361 D’altro canto, non può detto obbligo legale conciliarsi con una rappresentanza necessaria, sia perchè ogni rappresentanza presuppone che il rappresentante agisca nell’esclusivo interesse del principale, laddove l’art. 505 cod. comm. dimostra che il capitano agisce nella fattispecie, oltre che nell’interesse dell’armatore, anche in quello degli altri interessati nella nave e nel carico sia perchè sarebbe inspiegabile una responsabilità personale del capitano, nel caso di contravvenzione al 2° comma del-l’art. 504 cod. comm., verso i caricatori, i quali soltanto di fronte al rappresentato (armatore) potrebbero far valere le loro ragioni di credito. Diversamente, il capitano dovrebbesi ritenere come rappresentante, non solo dell’armatore, ma anche dei caricatori, il che, a rigore di logica, è nel nostro diritto assolutamente da escludere (1101). Posto ciò, resta ancora a spiegare il perchè, pur non essendo nella specie il capitano il rappresentante dell’armatore, questi sia principalmente e direttamente tenuto pei fatti e le omis- Se la distinzione fra i due diversi uffici assunti ed esercitati dal capitano (cioè di mandatario e pubblico ufficiale) non si è soliti fare nè dalla dottrina, nè dalla giurisprudenza, ciò non toglie che essa non sia perfettamente giusta e conforme alla natura delle cose, e che i tribunali non ne debbano tenere esatto conto quantunque a volle sono chiamati a conoscere delle controversie che vi si riferiscono ». Nello stesso senso: Paratore, Lu responsabilità dell’armatore, Athenaeum, Roma, 1914, pag. 194; Maniero, Istituzioni del commercio, voi. II, Palermo, 1888, pag. 163, ecc. - Non è però detto che il capitano sia sempre un pubblico uflic’ale in tutti i casi ir. cui esercita poteri ed obblighi di ordine pubblico. Nel caso dell’art. 504, ad esempio, non lo è, mentre lo è allorché gli sono conferite funzioni spettanti ad organi delle Stato od a pubblici ufficiali riconosciuti dallo Stato (art. 10 R. D. 11 novembre 1865, n. 2602; art. 588. 598, 603, c, 604, regol. cod. m. m.; art. 98 c. m. m.). (1100) Per l’art. 23S del progetto 193] di cod. marittimo « il comandante rappresenta gli interessi della nave e del carico » quando tale rappresentanza non venga affidata ad altre persone. (1101) Vedi, nel senso dell’esclusione, A. Scialoja, op. cit., pag. 334 segg. Ammette la rappresentanza legale dei caricatori nel dir. tedesco (art. 535 segg.) il Cosack, Traité de droit commercial, I, Paris, 1904, pag. 254, trad. di Léon Mis sulla 6a edizione tedesca, (1903). Sono esplicitamente per la rappresentanza i codici della Columbia (art. 81), del Venezuela (art. 584), dell’Equatore (articolo 631), del Chili (art. 890).