120 1, lett. b) (431). Una restrizione però, d’indole protezionista, esiste per i capitani o secondi che non sono sudditi britannici: è fatto divieto di conceder loro un certificato di pilotaggio (idem, lett. a), purché non si tratti del rinnovo di un certificato loro accordato prima del 1 giugno 1906 (art. 24, n. 1), ovvero del rilascio di un certificato ad un capitano o secondo che dimostri innanzi al Board of Trade che la sua nave è della stessa classe e traffica fra gli stessi porti di una nave straniera che, il 1 giugno 1906, era esentata dall’obbligo di avere un pilota autorizzato, o era abitualmente pilotata da un capitano c secondo munito di un regolare certificato di pilotaggio. Spetterà allora al Board of Trade autorizzare le autorità di pilotaggio a concedere a tali sudditi stranieri un deep sea certificate, sempre che l’Am-miragliato, per motivi di sicurezza pubblica, non stimi opportuno sospendere per l’intero distretto o per una parte di esso, l’applicazione di questa 2a parte dell’art. 24 deliaci (art. 24, n. 2). Un unico certificato di pilotaggio può essere, inoltre, accordato per parecchie navi dello stesso proprietario (432), purché queste navi siano della medesima classe ed il capitano o secondo di esse copra veramente questo ruolo (art. 23, n. 1, lett. b). 86. - Mercedi. — Il pilota che ha prestato l’opera sua, ha diritto alla mercede fissata dalle tariffe dei regolamenti locali; e sebbene la giurisprudenza più recente ritenga che nulla è dovuto al pilota obbligatorio allorché il pilotaggio non è stato effettuato (433), consideriamo questa, una dichiarazione virtualmente inesatta, visto che il ricordato art. 11, n 2 delìaci punisce il capitano contravventore con un’ammenda che può anche raggiun- (431) Fra questi certificati di attitudine sono anche validi quelli rilasciati da un Governo straniero o quelli a quest’effetto approvati dal Board of Trade (Articolo 25). (432) Le autorità di pilotaggio possono ritenere che le navi di cui all’art. 23 appartengano alle stesse persone che fungono in buona fede da direttori, armatori-gerenti, locatarie o time charterers di esse (Art. 23, n. 6). (433) Alta Corte di Giustizia, 23 ottobre 1924, Lloyd’s List Law Reports, XX, 59. Contrai Carruthers, v. Sidebotham, 4, M. S. 77; thè Maria, 1, W. Rob., 95, 109;the Arbutus, 2 Mar. Law. Cas. A. S. 136; thè Hiberniam L. R. 4, P. C., 511.