243 pia del verbale del tentativo e degli accertamenti di fatto sarà rilasciata a richiesta dell’interessato (art. 16) (795); e) rende superfluo l’art. 126 c. m. m., regolandone al-l’art. 1, lett. e) i medesimi casi, con aggiunto quello del recupero degli avanzi delle navi naufragate, e lasciando all’art. 8 della legge 24 giugno 1925 sull’assistenza in mare di fissare i criteri in base ai quali le autorità competenti devono stabilire il compenso dei salvatori (796). Nei giudizi preveduti dalla nuova legge si applicano i diritti e le tasse stabiliti pei giudizi innanzi al pretore (articolo 10) (797). I conflitti fra i comandanti di porto sono risolti dal Ministro delle Comunicazioni sentito il Consiglio di Stato (art. 9 legge 1928) (798). 161. - Magistratura del lavoro e poteri giurisdizionali del Consorzio auton. del porto di Genova. — A complemento di quanto sopra si è esposto, ricordiamo che la nuova legge sulla giurisdizione dei capitani di porto lascia salve, sia la competenza della Magistratura del lavoro nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 13 della legge 3 aprile 1926, n. 563, come anche la competenza speciale stabilita dal R. D. L. 28 dicembre 1924, n. 2285 (799), sul Consorzio Autonomo del porto di Genova (art. 8). Giova, però, avvertire fin d’ora che le questioni sorgenti in materia di pilotaggio, siano d’ordine interno che esterno, sfuggono alla competenza dei due organi sopra accennati. Nessuna giurisdizione ha, infatti, sui piloti la Magistratura del lavoro, essendo da essa esclusi, in forza degli art. 3 e 92 del R. (795) Quest’articolo sostituisce l’abrogato art. 16 del codice. Non è più, dunque, necessaria la trasmissione alla competente autorità giudiziaria, come il soppresso articolo 16 disponeva. (796) Cfr. art. 607 lett. e, 404 e 409 del prog. 1931 di cod. mar. (797) Sic: art. 613, princ., prog. 1931 cod. mar. Nel R. D. L. 25 marzo 1929, n. 494 (Gazz. uff. 18 marzo, n. 91), che modifica detto art. 10, sono contenute alcune eccezioni non riguardanti i piloti. (798) Conforme: l’art. 612, II comma prog. 1931 cod. mar. (799) Commutato nella legge 21 marzo 1926, n. 597.