118 cune esenzioni sono di rigida prescrizione (art. 11, n. 3, art. 12, art. 13); altre affidate alla discrezione delle autorità di pilotaggio (art. 11, n. 4). Esse non poggiano tutte su un fondamento unico, tenendo conto or della destinazione della nave, or del suo tonnellaggio, o dei requisiti del suo capitano o secondo, o, ancora, della categoria, della destinazione e del proprietario, insieme considerati. Le navi inderogabilmente esentate sono le seguenti : le navi di sua Maestà, gli yachts da diporto, le navi da pesca, i ferry-boats destinati ad un servizio locale, le navi inferiori alle 50 tonnellate di stazza lorda (art. 11, n. 3), le navi che entrano (o escono) in un porto di un distretto di pilotaggio al solo scopo di prendere a bordo o di sbarcare un pilota appartenente ad un altro distretto (art. 13). L’art. 12 dichiara, infine, non applicabili, le disposizioni del presente Act relative al pilotaggio obbligatorio, ai rimorchiatori, draghe, chiatte ed analoghe imbarcazioni: — appartenenti o noleggiate dall’autorità di un dock, porto o fiume, finché sono adoperate per l’esercizio dei compiti regolamentari di queste autorità e nei limiti del distretto di pilotaggio appartenente alla di costoro giurisdizione; — appartenenti alle autorità locali e nel solo esercizio dei compiti a queste autorità spettanti, purché nella zona di competenza territoriale delle medesime. Quanto alle esenzioni affidate alla discrezione delle autorità di pilotaggio, è da notare in primo luogo che queste possono, con regolamento, sottoporre al pilotaggio obbligatorio una qualunque delle categorie di imbarcazioni, esentate dal detto art. 12, ma che non erano esentate al momento dell’adozione del presente Act (art. 12). Le autorità di pilotaggio possono inoltre esentare, con regolamento, e nei limiti del loro distretto, ogni nave — purché non trasporti passeggeri e non sorpassi il tonnellaggio che ogni regolamento potrà fissare — la quale sia adibita al traffico costiero (429), o destinata al cabotaggio na- (429) Non sono considerate come navi adibite al traffico costiero, quelle che abitualmente trafficano al di là o fino ad uno o più porti al di fuori delle Isole britanniche (Art. 11, n. 5).