298 188. - Leggi e regolamenti in materia di esenzioni. — Fra le leggi ed i regolamenti contenenti limiti ed esenzioni ricordiamo : 1°) Per la storia (942): il cap. CCV del Consolato del Mare esentava dall"obbligo del pilota i padroni di nave che conoscessero i luoghi o avessero a bordo una persona pratica della località; il capitolo XXY del Recesso di Lubecca del 1447 limitava l’obbligo di valersi del pilota alle sole navi che portassero merci; il capitolo LX del Codice marittimo danese di Federico II del 1561, riprodotto dall’art. XXIII, capitolo III, del codice danese di Cristiano V del 1683, estendeva l’obbligo ovunque vi fossero piloti, ed il capitolo VII, parte V del codice marittimo svedese di Carlo XI del 1667, ovunque fosse necessario o d’uso. 2°) Per l’Italia : l’art. 324 capov. del precedente codice di commercio del 1865 dispensava il capitano in quei porti nei quali uno qualunque dell’equipaggio fosse già stato. Il R. D. 31 gennaio 1877, n. 36’64, limita l’obbligo al solo estuario veneto. 3°) Per la Francia (943) : l’art. 34 del decreto 12 novembre 1806 esentava le navi a vela non superiori alle 80 tonnellate, che abitualmente navigassero di porto in porto o frequentassero le foci dei fiumi. Ad esso illegalmente derogando, gli art. 34, 61 e 144 della legge 23 giugno 1859 per la 5“ circoscrizione marittima dispensavano le navi francesi, che navigassero di regola fra porti francesi o fra un porto francese ed uno straniero, all’entrata ed uscita dei porti di Bastia, St. Florent, Marseille e Celle; l’art. 1 della legge 29 gennaio 1881 sulla mar. mere., pur lasciando invariate le condizioni poste dal surriferito decr. 1806, estendeva l’eccezione alle navi a vapore non superiori alle 100 tonnellate; il decreto 8 maggio 1889, modificato da quello 30 giugno 1911, esentava a Marsiglia i capitani di lungo corso forniti da quel porto di un brevetto di pilota ; la legge 12 maggio 1905 estendeva l’esenzione dall’obbligo alle navi a vela non (942) Vedi retro, § § 14 segg. (943) Cfr. Danjon, op. cit., II, p. 122; Ripert, op. cit., I, p. 933 segg.