ridica si debba intendere formata col concorso e con l’adesione di coloro che vi sono sottoposti, non vi è dubbio che la pratica utilità insita nell’imperativo contenuto nell’art. 504 fa necessariamente presumere che i singoli vi si sarebbero conformati anche nell’assenza di ogni esplicita disposizione (856). È da notare, inoltre, che chiunque voglia sfuggire a quell’imposizione, può farlo benissimo rinunciando a toccare certi porti o abbandonando l’esercizio della professione, e che chi imprende un dato genere di attività sa sin dall’inizio tutti gli obblighi a cui lo sottopone la legge (857). È ancora appena necessario aggiungere che dall’art. 504 l’obbligo sorge fra il capitano e la collettività degli interessi da quella norma difesi, e non già fra capitano e pilota (858). Non può, quindi, questo farlo valere nei confronti del primo, come accade, per citare un esempio, nell’obbligo degli alimenti. Un tal diritto del pilota non può dunque nascere che da un contratto liberamente stipulato e non dal dovere del capitano di ubbidire all’imposizione di stipularlo. Niente può chiarire questo punto meglio dell’esempio seguente: in forza dell’art. 176 cod. mar. mere, il proprietario di una nave sommersa nelFinterno di un porto, deve curarne il recupero e sgombrarne il fondo a sue spese, entro un (856) V. in tal senso Gray Hill, Du pilotage obligatoire en Angleterre, Autran, 1894-95, p. 676: « Salvo la libertà di scelta del capitano verso i piloti, la questione dell’obbHgo non è un interesse reale, perchè i proprietari ed i capitani sono quasi sempre desiderosi di usare i piloti anche quando la legge non l’impone ». (857) Sul concetto della « volontarietà originaria dell’atto » in materia di pilotaggio, vedi D. Majorana, Navigazione in Primo trattato completo di diritto amministrativo itali/ino, a cura di V. E. Orlando, Voi. VII, parte II, Milano, 1906, p. 119. Le considerazioni esposte nel testo valgono ancora a dimostrare l’infondatezza della tesi sostenuta dal Paratore (La responsabilità dell'armatore, Roma, 1914, pag. 211, 212), per il quale nessun rapporto contrattuale corre fra capitano « pilota obbligatorio, presentandosi questo con un carattere di diritto pubblico. Nel senso del Paratore v. Corte di Sessione (Scozia) 17 gennaio 1924 (Dir. Mar. 1924, pag. 586 segg.). (858) Nella legislazione francese quest’obbligo legale invece esiste, come vedremo, per effetto dell’art. 2 della legge sui piloti del 1928; ma esso presenta dei particolari caratteri che restringono ai minimi termini tutta la sua portata. V. avanti § 194.