58 L’art. 79 del codice disciplinare e penale della marina mercantile, emanato con legge 17 dicembre 1926 (202), condanna il pilota, dolosamente colpevole di aver danneggiata o distrutta la nave, al massimo delle pene stabilite negli art. 434 e 435 del codice penale. La legge del 28 marzo 1928 (art. 15) punisce colla prigione da otto giorni a tre mesi e con l’ammenda da 25 a 300 franchi, o soltanto con una delle due pene : 1°) il pilota che, contrariamente al disposto dell’art. 6, non assiste, anche se non richiesto, una nave danneggiata, purché non ne sia impedito da forza maggiore; 2°) il pilota che, essendo ubriaco, abbia intrapresa la guida di una nave (203). Tali infrazioni sono di competenza del tribunale correzionale. Solo in vista di un’inchiesta contradditoria effettuata nelle condizioni previste all’art. 86 del codice disciplinare e penale della marina mercantile, l’amministrazione della circoscrizione marittima può adire il procuratore della Repubblica (art. 17). Il ricavato delle ammende è versato alla Cassa degli invalidi della marina (art. 18). 50. - Sanzioni disciplinari. — I piloti sono sottoposti al potere disciplinare del ministro della marina mercantile (articolo 14). Accanto alle sanzioni penali, vi sono, dunque, anche sanzioni disciplinari, già contenute nel decreto del 16 giugno 19 1 3 ( 204). La legge del 1928 (art. 14) ne enumera quattro: 1°) la riprensione; 2°) il biasimo; 3°) la sospensione temporanea dall’esercizio delle funzioni; 4°) la revoca. (202) Journ. Off. del 13 dicembre 1926, p. 132-52; Rev. int. dr. mar. comp. 1927, I, p. 757. (203) La medesima infrazione, 1 art. 25 del decreto 12 dicembre 1806, •ibrogato dalla legge in vigore, puniva con un mese di prigione. II tribunale correzionale di Saint-Nazaire, con sentenza 18 febbraio 1926, dichiarava il disposto applicabile al solo caso in cui il pilota avesse intrapreso la guida di una nave in condizioni di ubriachezza, non già quando, arrivato ubriaco a bordo, non cosciente del suo stato, avesse atteso l’indomani per intraprendere il pilotaggio, facendo così mancare la marea alla nave. (Droit maritime française, Suppl. alla Rev. d. dr. mar. comp. 1926, p. 323). (204) Off. 20 giugno 1913; Rev. int. dr. mar., XXIX, 864.