395 vato e che qui presentano soltanto !a peculiarità di venir prestati non da impresari privati, ma dallo Stato per mezzo dei suoi impiegati ». Talvolta sono affidati ai piloti, oltre a vere e proprie funzioni di pilotaggio, anche incarichi d’altro genere, ad esempio, l’intraprendere dei sondaggi delle rade e dei canali, il cooperare al piazzamento di boe e di segnali, il vegliare al buono stato dei canali e a che le navi non gettino in questi, nei porti, nei fiumi, ecc., resti di carbone o zavorra, l’ormeggiare le navi cariche d’esplosivi in determinate località (120°). Naturalmente siffatte funzioni non possono modificare la posizione di privato contraente che il pilota conserva sempre di fronte ai terzi, trattandosi di incarichi limitati al servizio tecnico del porto (1210). D’altro canto, nel Belgio (decreti 22 gennaio 1929, art. 13, 14, 15, 17; 10 settembre 1930, art. 2, 5, 14) ed in alcuni porti germanici (ad es. in Amburgo), i piloti, oltre alle normali mansioni di condotta delle navi, esplicano delle funzioni di carattere pubblico, rivestite di poteri coercitivi e di prerogative d’autorità, e consistenti in una vigilanza doganale, in un controllo di polizia delle comunicazioni ed in compiti di sanità pubblica (1211). Or, in tali circostanze, le usuali relazioni del pilota con i terzi sono necessariamente alterate, poiché non è logico pretendere che il pilota continui ad agire come un privato contraente, quando, in base ai poteri espressamente conferitigli dalla legge, interdisce o sospende la partenza di una nave per le condizioni atmosferiche avverse (citato decr. belga 1929, art. 14, lett. b), impone ai capitani di navi affondate o in procinto di affondare per insufficienza di ormeggio, di prendere tutte le misure necessarie (art. 15 stesso decreto), costringe le navi a mutare il po- ( 1209) Art. 313, 317 cod. comm. russo; Carlo Magno, op. cit., n 866, p. 240. per l’Argentina. (1210) Giova in proposito ricordare che l’art. 2 del Regol. ital. impone, appunto, ai piloti di coadiuvare, quando ne siano richiesti, i comandanti e gli ufficiali di porto, per quanto riguarda il servizio tecnico portuale. (1211) V. retro, § § 52, 68. L’art. 343 del cod. di comm. russo affida al pilota capo ed all anziano, ove non v’è polizia del porto, il compito di preservare il porto, la rada o il canale dal* l'insabbiamento e di ripartire le navi nella rada.