515 eventualmente di limitarne (1612), il diritto di comando sul convoglio. Qualora i medesimi casi sopra considerati sub le lett. a) b) c), si verifichino durante il rimorchio-trasporto, non vi è dubbio alcuno che unico responsabile rispetto ai terzi sia in ogni caso il rimorchiatore, il cui armatore, come vero e proprio vettore assuntore del trasporto, è tenuto a rispondere dei danni causati dalle cose (navi o merci) a lui affidate e dalle persone su di esse poste, per essere trasportate da un luogo ad un altro mediante traino (1613). Capitolo III. Salvamento. 284. - Convenzione d'assistenza fra nave e pilota, e sua validità. — Accade non di rado che il pilota presti la sua opera alla nave, in circostanze di tempo e di luogo siffattamente rischiose, da far sorgere il legittimo dubbio che le mercedi, ordinarie e straordinarie stabilite dalle tariffe, non bastino a ricompensarlo secondo giustizia. Nasce, pertanto, la questione se, ricorrendo gli estremi obiettivi dell’assistenza e salvamento in mare, possa il pilota pretendere, o in forza di una convenzione stipulata con la nave al momento del salvamento o, a prescindere da ogni conven- (1612) Decise il Trib. dell’impero, con sentenza 15 ottobre 1929 (Entscheidungen des Reichsgerichts, 126, 82 ed Hanseatische Rechts-und Gerichts-Zeitschrift, B, 1929, 822), che il pilota, pur avendo il solo obbligo di vegliare sulla condotta della nave affidatagli, tuttavia è in colpa se, trovandosi a bordo della nave rimorchiata, non avvisi il pilota del rimorchiatore dell’eccessiva velocità imposta al convoglio. (1613) V. in tal senso: A. Brunetti, op. cit., II, p. 375, 376, n. 301; Guidi, Il contratto di rimorchio, cit., pag. 31, n. 10; Ascoli, Comment., n. 1192, p. 917; Crémeu, Note, in Autran, XXXII, p. 582, ecc.; Ripert, Droit mar., II ed., n. 2050, pag. 881.