452 Capitolo III. La corporazione dei piloti. 259. . Considerazioni generali. — Una questione, fra le più controverse e dibattute del diritto marittimo, è quella che verte sulla figura giuridica dei Corpi dei piloti. In Italia, si sono avanzate e si vanno tuttora avanzando le opinioni più disparate e, talvolta, più assurde. Si è parlato di società civile e di associazione commerciale tipo « comitati », di vera e propria impresa commerciale e di quasi impresa autonoma, di organo passivo deiramministrazione, simile alla « frazione di Comune », e di comunione personale personificata, di istituto privato d’ordine pubblico con esclusione dell’amministrazione governativa, e di persona giuridica pubblica a base istituzionale. Quest’ ultima tesi, dovuta al Valeri (1408) ed accolta dal Longhena (1409), è 1’ unica che possa essere coscienziosamente sostenuta. Essa ha, però, bisogno di una dimostrazione molto più accurata e profonda di quanto finora è stato fatto. Non è, d’altro canto, possibile, a tal’uopo, prescindere da una serrata critica delle teorie avverse ed omettere le necessarie considerazioni sugli effetti nascenti dalla personalità giuridica del Corpo dei piloti. Sezione 1. — Il corpo dei piloti come ente pubblico a base istituzionale. 260. - Personalità giuridica del Corpo. — Com’è risaputo, gli enti morali, cui accenna l’art. 2 cod. civ., possono ricondursi a due tipi fondamentali: la fondazione (universitas bo-norum) e la corporazione (universitas personarum). Ogni Corpo (1408) Valeri, op. cit., § 2, pag. 466, 467. (1409) G. Longhena, Corso, cit., pag. 182.