390 pegna la responsabilità per i propri fatti colposi, nei limiti posti dall’art. 199 cod. m. m. Alla stessa stregua dei propri componenti, anche i Corpi dei piloti agiscono in luogo dello Stato, ma, tuttavia, in nome e per conto proprio. Essi non sono, dunque, organi, ossia rappresentanti dello Stato, del quale non possono in nessun modo impegnare la responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, per i propri fatti od omissioni colposi sia d’ordine tecnico sia d’ordine amministrativo. Per fini d’utilità pubblica lo Stato crea i corpi dei piloti e conferisce loro il proprio potere per l’esercizio di determinate funzioni statuali interessanti la polizia dei porti e la sicurezza della navigazione. Non si tratta di poteri delegati, ma di poteri conferiti. Nessun rapporto di servizio esiste, infatti, fra i piloti e lo Stato : le corporazioni dei piloti sono degli enti autonomi, con amministrazione e gestione autonoma. Tuttavia su di esse lo Stato si riserva il diritto e s’impone l’obbligo della tutela in senso tecnico, affinchè sia nel miglior modo assicurato il buon funzionamento del servizio loro affidato. Questa tutela si esplica mercè quelle leggi e quei regolamenti che ai fini medesimi lo Stato crede opportuno di emanare, ma in tali norme sono anche fissati : da una parte gli obblighi che ai piloti, quali assuntori di un pubblico servizio, si pongono verso lo Stato, dall’altra il contenuto del rapporto di servizio che lega i piloti verso l’altra parte contraente, cioè a dire verso la nave. Le leggi sul pilotaggio hanno così un doppio scopo: l’uno, di stabilire la situazione giuridica del pilota verso l’amministrazione; l’altro di fissare il contenuto del contratto privato di pilotaggio a cui le parti aderiranno, perfezionandolo con un atto di volontà. Ne consegue che, il privato in tanto può agire contro il pilota in quanto questo abbia violato gli obblighi contrattuali dalla stessa legge fissati; ed in tanto può agire contro lo Stato in quanto questo abbia omesso di emanare le norme legali necessarie ad assicurare il buon funzionamento di un servizio di pubblica utilità, anche se l’omissione consista nella fissazione imperfetta del contratto privato. È evidente, dunque, il diverso aspetto che il pilota presenta, a seconda che lo si guardi nelle sue relazioni con i terzi o con lo Stato; così, sotto il primo punto di vista, egli non