354 TITOLO n. I SOGGETTI DEL CONTRATTO DI PILOTAGGIO 210. - Considerazioni gnerali. — Benché il contratto teste menzionato si concluda fra capitano e pilota, tuttavia le manifestazioni di volontà che lo precedono e lo preparano intercorrono materialmente fra la nave, gestita dall’armatore (1080), ed il battello pilota, gestito dalla corporazione dei piloti. Non sarebbe, pertanto, metodo rigorosamente scientifico, nel trattare dei soggetti del nostro contratto, prescindere dalla nave, essendo che sulla medesima e per la medesima capitano e pilota compiono l’esecuzione dei loro obblighi contrattuali, o separare la figura giuridica ilei pilota, non solo dagli elementi di diritto o d’ordine pubblico necessari a completarne il concetto, ma anche dalla corporazione cui egli stesso appartiene. Parleremo, perciò, nel presente titolo, separatamente : della nave, del pilota e della corporazione dei piloti. Capitolo I. La nave. 211. - Navi sottoposte alle norme sul pilotaggio. — Non rientra nei nostri compiti il soffermarci sul concetto di nave (1081), c sulla classificazione delle medesime in ragione della (1080'' V. art. 52 cod. mar. mer., art. 219 del progetto 1931 di codice marittimo. (1081) Abbondano sull’argomento le teorie dottrinali e le decisioni della giurisprudenza. Ricordiamo, fra gli autori più recenti- Ascoli P. in Cod. di comm. commentato, voi. VII, UTET, ed. rifatta, 1923, pag. 2, Torino; Berlingieri F., Corso di dir. mar., 1925-26, pag. 112, Genova, Tip. Naz. e in Dir. Mar., 1922, p. 6;