90 Così, seguono la teoria dominante: il Pöhls (334), il Wagner (335) ed il Tribunale Supremo di Lubecca (336>. allorché negano al pilota la qualità di ufficiale con funzioni temporanee. Il Cosack, dopo aver detto che, nella giurisprudenza ed in parte anche nella dottrina, si intende per equipaggio il complesso di tutte le persone a servizio dell’armatore ed il cui lavoro concerne la nave (ad esempio: Boyens, Zeit. f. H. R. 50, p. 56; Häkel, Zeit. f. H. R. 52, p. 185), e quindi anche il pilota pratico, aggiunge che questa teoria non corrisponde al diritto scritto: poiché tali persone (pilota, operai temporaneamente occupati sulla nave, equipaggio del rimorchiatore della nave) non si può dire siano « arruolate » sulla nave; a meno che questa giurisprudenza non debba essere considerata come un diritto consuetudinario indipendente, come crede il Pap-penheim (op. cit., 43, p. 372) (337). L’essere il pilota obbligatorio o no, non influisce, pertanto, sulla sua appartenenza all’equipaggio (338). Per i piloti pratici vige il regime dell’ assicurazione obbligatoria (§ 1 della See-Unfallversicherungsgesetz, 13 luglio 1887). A tal fine, il § 1 della legge distingue gli operai delle « imprese di navigazione marittima » (Seeschiffahrtsbetnehe) dagli operai delle «imprese accessorie alla navigazione» (Welche zur Seeschiffahrt in näher Beziehung stehen) (S39) e fra queste ultime annovera le imprese di pilotaggio, di salvataggio, di ricupero di cose e persone naufragate, dei docks galleggianti, di sorveglianza, illuminazione e manutenzione delle acque adibite alla navigazione. Ma l’assicurazione non è a carico dell’armatore, bensì del titolare dell’impresa di pilotaggio di fronte al quale i piloti sarebbero dei locatori di opere (340). Ciò è (334) Pöhls, « Darstellung des Seerechts », I, p. 248, Hamburg, 1870. (335) Wagner, «Beitrage zum Seerecht », p. 66. ^36> Trib. Supr. di Lubecca, 25 aprile 1868, in Kierulff « Sammlung der Entscheidungen der Ober - Appellationsgerichts zü Lübeck », IV, p. 305 e seg. V. Wagner, loc cit. (337) Cosack, op. cit., pag. 249, 250. (338) Cfr. Pipía, loc. cit.; Tribunale dellTmpero (Entsch. Civ. Samml., VII, 25). (339) Cfr. Handbuch des Vnfallversicherungs, Leipzig 1901, pag. 471. (340) V. Carnelutti, in Ri v. dir. comm., 1906, I, p. 194. Contra: M. Roberti, La gente di mare e la legge sugli infortuni sul lavoro, Napoli, 1905.