204 tano ubbidienza e rispetto (art. 3 Regol.) (652) e non può rifiutargli il concorso del battello-pilota per le operazioni d’ormeggio (art. 9 Regol.). L’obbligo dell’obbedienza e del rispetto non è sancito solo dal detto art. 3, ma anche, in maniera generica, dall’art. 92 del cod. per la mar. mere. (653), ed in modo specifico, dall’art. 66 dello stesso codice, per il quale il pilota pratico, per tutto il tempo che gli è affidata la direzione della nave, è considerato sott’ufficiale sotto la dipendenza del capitano e degli ufficiali di bordo (654). Il pilota riveste, dunque, due qualità diverse nel medesimo istante : l’una, d’indole privata, di sott’ufficiale alla dipendenza del capitano per tutto il tempo che gli è affidata la direzione della nave; l’altra, di diritto pubblico, di pubblico ufficiale alla dipendenza dell’autorità marittima durante l’esercizio delle sue funzioni (art. 2 Regol.). Diremo in seguito se queste due qualità antitetiche possano coesistere senza distruggersi. 139. - Di rezione della nave pilotata. — Al pilota che scorta una nave appartiene indubbiamente la direzione della stessa, come si scorge dal testo del ricordato art. 66. Ma in che consiste questa « direzione »? Non vogliamo precorrere quanto in seguito diremo ampiamente; qui basta solo riportare l’art. 201 dello stesso codice, secondo il quale : « Il pilota che scorta una nave ha diritto di stabilire la « rotta e di comandare ogni manovra di vele, di ancore, di (Ó52) Sic., l’art. 548, I comma, del regol. esec. del cod. per la mar. mere, coloniale. (653) Art. 92: « I capitani e padroni devono mantenere l’ordine e la polizia sul-« la propria nave; e tutte le persone che vi sono imbarcate, in qualsivoglia qua-« lità, devono loro rispetto ed obbedienza in tutto ciò che concerne la tranquil-« lità di bordo, la sicurezza della nave, la cura delle mercanzie, ed il successo « della spedizione ». Al posto di quest’articolo, il progetto 1931 di cod. mar. recita all’art. 186, I comma: « Le persone dell’equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e conformarsi a tutte le prescrizioni date da questi per il mantenimento dell’ordine e della disciplina di bordo ». (654) Identico all’art. 66 è l’art. 68 del cod. per la mar. mere, della Tripo-litania e Cirenaica. Cfr. art. 93, lett. e) del prog. 1931 di cod. mar.