433 ritto scritto, ma, con ogni probabilità, il diritto consuetudinario (1334) — il principio da noi sostenuto trova generale conferma nelle leggi, nella scienza, nella pratica. Ad esempio, sono significativi, nel nostro diritto, gli art. 521 cod. comm., 323 regol. c. m. m., ult. comma, il quale, riferendosi all’equipaggio in senso lato, impone l’inscrizione nel ruolo di tutti i componenti di esso. De iure condendo, ricordiamo l’art. 89 del progetto 1931 di codice marittimo, giusto il quale « l’equipaggio è costituito da tutte le persone arruolate al servizio della nave, compresa quella preposta al comando ». Per il diritto belga, non vanno trascurati gli art. 1 e 4, rispettivamente delle due leggi 5 giugno 1928 sul contratto d’arruolamento della gente di mare e sulla riforma del cod. discipl. e pen., secondo cui s’intende per marinaio, ai fini dell'inclusione nell’equipaggio, ogni persona arruolata al servizio di una nave ed inscritta nel ruolo d’equipaggio (art. 1) e « toute personne inserite au róle d’équi-page, à 1 ’exclusión des officiers » (art. 4). Ma come veramente decisive, per la materia che trattano, per l’estensione della loro applicabilità e, insieme, per gli sviluppi di cui sono capaci, vanno citate le due convenzioni di Ginevra del 23 e 24 giugno 1926 sul contratto d’arruolamento e sul rimpatrio dei marinai, ratificate dall’Italia con legge 24 gennaio 1929 n. 417, le quali intendono per marinaio « ogni persona impiegata o impegnata a bordo, a qualunque titolo, et figurant au róle d’equi page ». Ai concetti accolti nel testo si è anche inspirata la Cassazione di Firenze con sentenza 30 giugno 19 1 3 (1335), richiamata dal Valeri, alcuni decenni fa, nelle sue « Questioni di giurisprudenza marittima » (1336), ove, appunto, scriveva: cc Quali persone formino parte dell’equipaggio, è detto chiaramente nell’art. 521 cod. comm., che impone inoltre la loro iscrizione nell’apposito ruolo .... Tale iscrizione ha indubbia- (1334) In tal senso: Pappenheim d. Gruchot, 43, pag. 372. (1335) Cass. Firenze, 30 giugno 1913, Dir. Mar., 407. (1336) G. Valeri, Alcune questioni di giurisprudenza marittima, in Riv. del dir. comm., 1916, I, § 1, p. 464. 28 - CRISAFXJLLI