464 di pilotaggio, ma anche all ’’intera Corporazione e si aggiungeva che in tutti i casi ogni ragione d’interesse doveva esser regolata con i proprietarii delle barche mediante particolari convenzioni (1484). L’aver, poi, la Corte richiamato l’art. 12 dell’al-lora vigente regolamento del 1914, non può esserle utile, poiché esso sanciva che i galleggianti potevan esser di proprietà del Corpo od anche presi in noleggio. Che, infine, la cauzione e le mercedi siano, com’è parere della Corte, rispettivamente contributo dei singoli e corrispettivo della loro opera, non esclude che sia la prima come le seconde divengano proprietà del Corpo, che con esse fa fronte alle sue eventuali responsabilità e provvede al proprio sostentamento. 265. - Il Cor/m non è associazione commerciale. — Prima ancora della Cassazione di Palermo, la Corte d’Appello di Milano (1485) ebbe a negare la personalità giuridica al Corpo dei piloti, osservando però che « se pure non è possibile ravvisare in esso la figura giuridica di una società (irregolare) vera e propria, attesa la mancanza dell’ indispensabile patto originario fondamentale, devesi, quanto meno, e per ciò che ha tratto ai rapporti di diritto privato, equipararlo a quegli aggregati di persone, operanti per un fine lecito determinato, che nell’uso comune sono riconosciuti sotto il nome di associazioni .....». Tuttavia la Corte, pur riconoscendo la natura commerciale di esso, esclude che si possa parlare di associazione in partecipazione, che pure è l’unica forma di associazione commerciale a cui il codice di comm. (art. 235) esplicitamente ricusa il carattere di ente collettivo distinto dalle persone degli interessati. Col negare la personalità al Corpo dei piloti, la Corte mirava, (1484) Secondo il Valeri (mon. cit., p. 467), il capov. di detto articolo deve interpretarsi, o « come accennante ad una proprietà dei singoli su cose incorporali (analoghe alle azioni delle società commerciali), ovvero come regolanti la proprietà individuale delle barche effettivamente sussistita prima della loro attribuzione alla corporazione e destinata eventualmente a sussistere di nuovo quando di esse la corporazione volesse disfarsi (proprietà individuale, in altri termini, meramente sospesa per tutta la durata della proprietà collettiva) ». (1485) Appello Milano. 13 dicembre 1913, Temi genovese, 1914, p. 61 segg.