376 (1151), l’opportunità di includerlo nella prima categoria della gente di mare. Per converso, si pronunziarono per il mantenimento di esso nella seconda categoria, il Berlingieri F. (1152), la Federazione degli armatori italiani (H53) e l’Associazione marittima italiana (1154), propensi a ritenere il pilota pratico escluso dall’equipaggio. Ma l’obiezione principale, che il Bruno non si sarà allora certamente prospettata sta in ciò : nel distinguere le due categorie della gente di mare, il legislatore ha avuto riguardo alla diversa attività che l’amministrazione deve svolgere su di esse; poiché la prima comprende coloro la cui professione costringe ad allontanarsi dalla propria circoscrizione, l’altra quelli che di regola vi restano (1155). Essendo il pilota fra questi ultimi, è naturale che non nella 1“ ma nella 2a categoria sia il suo giusto posto. Tuttavia, la proposta del Bruno trovava l’approvazione della sottocommissione, che decideva di comprendere il pilota fra la gente di mare permanente navigante (1156). Un pericoloso silenzio conserva, per contro, sull’argomento, il progetto ]931 di codice marittimo. L’art. 83 divide infatti la gente di mare in due categorie. La prima comprende: il personale di coperta, il personale di macchina e quello addetto ai servizi complementari di bordo. La seconda comprende : il personale tecnico direttivo (1151) Atti della Commissione reale per la riforma del cod. m. m. istituita con R. D. 15 maggio 1904, voi. I, Roma., 1905, p-ag. 121 segg. (1152) Ibidem, pag. 355 segg. (1153) Ibidem, allegati al voi. I, pag. 3 segg. (1154) Come sopra, pag. 29 segg. (1155) Che questo sia stato il concetto del legislatore, è riconosciuto dal D. Majorana, in Primo trattato completo di dir. ammin. ital., voi. Ili, parte II, Navigazione, Milano, 1905, pag. 61. (1156) Atti della Commissione, cit.. pag. 361. Allegato al verbale della seduta 24 maggio 1905. Il termine permanente navigante deriva da una proposta del Bruno, secondo il quale la gente di mare avrebbe dovuto essere divisa in permanente ed ausiliario per i servizi non di carattere marino o tecnico-marinaresco, e la permanente in navigante e locale, includendo nella prima tutte le persone effettivamente dedite alla navigazione, sia come membri d’equipaggio o temporaneamente aggregate all’equipaggio, sia quali piloti pratici (Atti citati, pag. 121 segg.). Essendosi il Berlingieri ed il Bensa opposti all’introduzione della classe ausiliario, la sottocommissione sostituiva alla dizione permanente e a"«iliaria, quella principale e complementare.