89 torio abbia una qualità ufficiale, che egli sia in certo qual modo un organo della polizia di Stato per la sicurezza sul mare » (327). Altra questione è se il pilota faccia o no parte dell’equipaggio (328). La legge 16 giugno 1895 sulla navigazione interna, modificata nel 1897, esclude al § 3 il pilota obbligatorio dal personale della nave (329), comprendendovi invece il capitano, l’equipaggio e tutte le altre persone addette alla nave. L’articolo 481 del codice di comm. del 1897 considera come equipaggio l’insieme delle persone impiegate al servizio della nave. Questo codice, come il precedente, non decide nettamente circa la natura giuridica del pilota, avendo la conferenza di Amburgo deliberatamente evitato di emettere in proposito una chiara pronunzia (33°). L’Ehrenberg (331), fondando la sua tesi sulla menzione simultanea fatta nell’art. 487 cod. di comm. dell’equipaggio e del pilota, esclude questo, quando sia facoltativo, dall’equipaggio della nave in tutti i casi. Questa stessa considerazione, unita al fatto che l’articolo 740, oggi 737, del codice di commercio contrappone il pilota all’equipaggio, aveva indotto il Lewis a pronunziarsi nel senso dell’EHRENBERG; ma valse poi ad allontanarlo, un più maturo esame della questione (332). In dottrina ed in giurisprudenza l’opinione prevalente è, però, quella di considerare come membro dell’ equipaggio soltanto il pilota cui sia stata affidata la suprema direzione della nave, non già quello che eserciti semplici funzioni di consigliere del capitano (333). (327) V. Lewis, op. e voi. citati, pag. 293. L’opinione del Lewis è condivisa dal Pipia, Trattato di diritto marittimo, vol. I, ed. 1901, Milano, p. 294. (328) Una trattazione esauriente dell’argomento è fatta nel secondo libro. (329) Decisione del Reichsgericht, 29, p. 87 ; Boyens, Zeitschr. f. H. R. 50, p. 73; Cosack, op. cit., I, p. 264. (330) Protokolle der Kommission zur Beratung eines allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs, VI, p. 1781 e seg.; cfr. Lewis nel manuale dell 'Endemann, IV, p. 118. (331) Ehrenberc, Beschränkte Haftung des Schuldners nach See-und Handelsrecht, p. 222 e seg. (332) Cfr. Lewis, op. e vol. cit., p. 291. (333) V. Lewis, loc. cit., pe’l quale il pilota, non solo non fa parte dell’equipaggio, ma neanche è da considerarsi come persona ad altro titolo addetta alla nave.