211 1) al capo pilota, una parte più un quarto; al sotto-capo pilota, una parte più un ottavo; al pilota effettivo, una parte; al pilota aspirante, mezza parte (672); 2) a qualsiasi componente il corpo dei piloti esonerato del servizio per limite d’età o motivi di salute : a) dopo 10 anni compiuti, 5 centesimi di parte per ogni biennio di servizio prestato anche in qualità di aspirante o di avventizio, con un massimo complessivo di mezza parte, intendendosi per biennio anche l’ultimo periodo di tempo superiore ad un anno; b) dopo 5 anni compiuti, due terzi di parte per tanti mesi quanti sono gli anni di servizio prestato; c) dopo qualunque periodo, in caso d’invalidità permanente assoluta o di morte verificatasi in servizio o per motivi di servizio, il massimo dell’assegno a favore del pilota o dei suoi aventi diritto; 3) alla vedova che non abbia contratto matrimonio entro il biennio anteriore alla cessazione del servizio del marito, tranne che vi sia prole nata o concepita in detto periodo, che non sia alla morte del marito legalmente da lui separata per propria colpa, e che non sia passata a nuove nozze, ed agli orfani minorenni del pilota defunto, o anche maggiorenni purché assolutamente inabili al lavoro, e, se femmine anche minori, purché non sposate, competono le seguenti percentuali sulla quota che al de cuius spettava o sarebbe spettata : a) alla vedova sola o ad un orfano solo : il 50 % ; b) alla vedova con orfano, ovvero a due orfani : il 55 % ; c) alla vedova con due orfani, ovvero a 3 o più orfani: il 60 %. d) alla vedova con più di due orfani : il 65 % (673). (672) L’art. 29 del Regol. 1914 recitava: «Nel caso die le Società di navigazione « oppure i loro agenti o rappresentanti addivengano ad accordi coi piloti per il « pagamento delle mercedi dovute per il pilotaggio delle navi ad esse rispetti-« vamente appartenenti o raccomandate, di tale accordo deve essere data notizia « all’autorità marittima agli effetti della ripartizione dei proventi ». L’art. 261 del Regol. 1879 stabiliva che, nella ripartizione dei proventi di pilotaggio, al proprietario della barca, per l’uso della medesima, dovesse andare mezza parte. (673) L’art. 36 del Regol. dispone: «I piloti, già esonerati dal servizio, le « vedove e gli orfani, che nel momento dell’entrata in vigore del presente rego-« lamento fruissero di assegni liquidati in base agli art. 25 e 31 del regolamento,