85 ima sua colpa ed in special modo per il danno che deriva dal' la inosservanza dei doveri a lui imposti in questo titolo e nei seguenti » (309). Il § 520 (310) dello stesso codice prescrive al capitano di annotare nel libro giornale ogni assunzione di un [»ilota ed il tempo del suo arrivo e della sua partenza. Questa disposizione è utilissima ai fini della prova prima facie (311), forma d’applicazione della presunzione di colpa iuris tantum a carico del contravventore ad un provvedimento di sicurezza e di protezione per la navigazione, come, nel caso, all’obbligo di servirsi del pilota. Si presume, invero, in tale ipotesi, che il non rispetto della prescrizione sia la vera causa del sinistro. L’onere della prova sarà, allora, invertito, e spetterà alla nave incolpata di fornire gli elementi atti a distruggere la presunzione a suo carico (312); se tali elementi sono sufficienti a fornire una prova indubbia d’irresponsabilità, ogni presunzione è distrutta. 67. - Pilotaggio obbligatorio. — Ad ogni modo, presunzioni simili sono, nel nostro caso, possibili solo dove esistono norme che facciano l’obbligo del pilota. L’art. 428 del progetto prussiano prescriveva di prendere il pilota ovunque ciò fosse prescritto dalla legge, dalla consuetudine o dalla previdenza (313). Essendo stata questa disposizione respinta, non può ritenersi colpevole quel capitano che non si vale dell’opera del (309) Corrisponde al § 478 del cod. precedente. V. Lewis William, « Il diritto marittimo della Germania, Commentario al libro 5° del codice di commercio generale germanico », traduzione di Umberto Grego, Genova, vol. I, 1892, n. 170, 173. (310) Corrisponde al § 487 del codice precedente. (311) Tale forma, prima che altrove, fu introdotta nel diritto inglese: V. Ency-clopedia of thè Laws of England, 2, 5, (1907), voce Evidence; Sebba, « Der prima facie Beweis im Schiffskollisionsrecht », in Hanseat. Rechts Zeitschr., 1918, 409. Cfr. A. Ramella, « Azione per urto di navi nella nuova legislazione italiana », in Dir. Mar., 1927, p. 339. (312) Schaps, Deutsche Seerecht, 2a ediz., n. 70, sull’art. 735. (313) Protokolle der Kommission zur Berathung eines allgemeinen deutschen Handelsgesetzbuchs, IV, p. 1781 e seg., pubblicato dal Lutz Würzburg, 1858 e 6eg. Cfr. art. 344 cod. comm. olandese.