347 209. - Violazione dell’art. 504 cod. comm. ed indennizzo ai piloti. — Prima di chiudere il capitolo, non possiamo esentarci dal trattare una questione ben grave, sulla quale non conosciamo alcun precedenti': e cioè: può il corpo dei piloti pretendere dalla nave (capitano o armatore), che ha colposamente violato l’art. 504, 2° comma, il pagamento di un’indennità corrispondente al mancato guadagno della mercede di pilotaggio ? O, in altri termini, l'interesse dei piloti obbligatori a che le navi si valgano dell’opera loro, rimane una pura aspettativa giuridicamente indifesa, ovvero assume la forza di un vero diritto munito d’azione ? Ricordiamo d’aver accennato alla questione in uno dei precedenti paragrafi (1072), a proposito della legislazione francese. La nostra soluzione fu allora affermativa, perchè la legge parlava chiaro : « Il capitano di un bastimento sottoposto all’obbii-go del pilotaggio è tenuto a pagare il pilota, anche se non ne utilizza i servizi, quando questi dimostra che ha fatto la manovra per portarsi accanto alla nave » (art. 2 della legge 28 marzo 1928 sul pilotaggio in Francia). Questa sanzione fu da noi spiegata come una clausola penale, stabilita dalla legge stessa per assicurare l’adempimento di un’obbligazione legale esistente fra capitano e pilota, e consistente nella compensazione dei danni (mancato pilotaggio), che soffre il creditore (pilota) per l’inadempimento dell’obbligazione da parte del debitore (capitano). Alla stessa guisa si spiegano le analoghe disposizioni contenute nelle leggi belghe ed in alcune ordinanze germaniche. Nella legge italiana non esiste nulla di simile; vi si parla solo di indennità dovute al pilota quando il capitano lo ha rifiutato dopo aver fatto i segnali d’appello (art. 10 del Regol.), o quando la partenza della nave sia stata sospesa dopo che il pilota si è già recato a bordo (art. 2 del regol.) (107:5). La cosa è, Bruxelles sugli urti in mare. Cfr. per l’inammissibilità di una presunzione di colpa a carico della nave urtante: App. Genova 6 luglio 1928, in Dir. Mar., 1928, p. 562 e in Dir. comm., 1929, I, pag. 340. (1072) V. retro, § 194. (1073) Nel primo caso il pilota ha diritto all’intera mercede di pilotaggio, nel secondo ad un’indennità personale.