125 « capitano ascoltato, e gravissima responsabilità incontrerebbe « quest’ultimo, ove ordinasse manovre non approvate dal pi-«■ Iota e cbe risultassero poi non esatte » (1308), si può concludere col Danjon, che « en réalité, le pilote remplace le capitaine sur la passerelle, dirige la manoeuvre, et prend le commandement effectif du navire, parce qu’il a une connaissance particulière des passes qui manque au capitaine et devant laquelle celui-ci doit s’incliner » (1309). Tutto ciò spiega il perchè le divergenze, che la questione ha prodotte, siano essenzialmente teoriche, essendo che, effettivamente, in tutti i paesi — vi si segua la tesi francese o quella germanica — il comando continua ad essere, in diritto, del capitano, ma passa, nel fatto, al pilota (131°). 246. - Rapporti di collaborazione fra capitano e pilota. — Questa situazione, se da un lato chiarisce l’ineluttabilità del trionfo della tesi francese, atta, a differenza della concezione tedesca, a risolvere la questione giuridica, non già conformemente al fatto, ma, corn’è più esatto, conformemente al diritto (1311), dall’altro illumina maggiormente quella forma di collaborazione che costituisce il nucleo dei rapporti intercorrenti fra capitano e pilota. In particolare, se di questi ultimi, al primo il comando appartiene di diritto ed al secondo di fatto, è nel vero quanto pre- (1307) Marghieri, loc. cit. (1308) F. Beri.ingiebi, op. cit., pag. 66, 67. (1309) Danjon, op. cit., Il, p. 128; Bedarride, Dr. Comm., Commentaire du code de commerce, Paris, 1859, II, 281; Trib. corr. di Pont l’Evêque, 28 maggio 1871, e Caen, 16 luglio 1879 (S. 81, 2, 16; D. 81, 2, 169). (1310) Danjon, loc. cit.: «Eli résumé, on peut dire que, dans tous les pays le « commandement continue d’appartenir, en droit, au eapitain, mais passe, en « fait, au pilote; de là la nécessité pour eux de se concerter ». Questo concetto si trova espresso in una circolare del Ministro della Marina francese del 27 febbraio 1860, ai cui termini: « dans aucune circostance, un capitaine ne doit se dispenser de la vigilance à laquelle son devoir l’oblige; s’il doit suivre les indications du pilote, il doit aussi, quand il en a les moyens, s’assurer que ces indications ne sont pas dangereuses à suivre»; ed in qualche sentenza degli Stati Uniti: Corte d’App. (5° distretto) 8 aprile 1929, American Maritime Cases, 1929, p. 857. (1311) Dakjon, loc. cit.