48 privilegio ai diritti di pilotaggio (150), con la differenza che, mentre pone questi in second’ordine, assimilandoli alle tasse pubbliche, colloca al sesto posto i privilegi spettanti ai salari della gente d’equipaggio. Ma dove la qualità, che si vuole il pilota assuma, ha influenza decisiva, è per decidere sull’insequestrabi-lità o meno delle sue mercedi. Una sentenza della corte di Rouen (151) le dichiara sequestrabili (152), ma non vi è un preciso testo di legge. Si sostiene in dottrina (153) che non esistono per i piloti le ragioni che motivano la prerogativa dell’insequestra-bilità dei salari della gente di mare : questa è pagata alla fine del viaggio, mentre quelli sono retribuiti man mano che esplicano le loro funzioni. Peraltro, pur essendo stati i testi antichi aboliti dall’art. 66 C. trav. mar., che regola la materia dell’in-sequestrabilità, questo non è applicabile ai piloti. Per costoro si potrebbe, forse, ricorrere alla legge del 12 gennaio 1895, modificata dalla legge del 27 luglio 1921, considerandoli, non quali operai, ma come impiegati o funzionari. In tal caso, e per effetto della legge del 1921, questa protezione legale potrà essere soltanto accordata a quei piloti i cui proventi non sorpassino i seimila franchi annui (154). 41. - Figura giuridica del pilota. — Il pilota non fa parte dell’equipaggio, benché sia professionalmente un iscrit- (150) Essi sono privilegiati sulla nave, ma non sul nolo. V. Aix, 2 febbraio 1889, Rev. int. d. dr. mar., V, 208. Secondo il progetto del futuro libro II del code de commerce, preparato dall’associazione francese di diritto marittimo, sono privilegiati sulla nave e nell’ordine seguente: a)... b)... c)... le spese di pilotaggio (art. 204). Questo privilegio si estingue con la partenza della nave dal porto in cui il credito è nato (art. 206) (Dor 1929, XX, p. 784). Con sentenza 18 dicembre 1899 (Rev. int. d. dr. mar., 1899-1900, p. 400) la Cassazione ha deciso che in nessun caso i privilegi che risultassero da più viaggi successivi possano cumularsi sulla nave a detrimento dei terzi. Di conseguenza, i privilegi stabiliti dall’art. 191 cod. comm., n. 2, per i diritti di pilotaggio, tonnellaggio ed altri diritti di porto, si applicano solamente alle spese fatte per mettere la nave al sicuro nel porto in vista del forte vento. (151) Rouen, 25 marzo 1859, J. Marseille, 1859, 2, 147. (152) Nello stesso senso, Ripert, loc. cit. (153) Ripert, op. cit., pag. 926. (154) V. Ripert, op. cit., pag. 942, 943.