323 198. - Varie forme di responsabilità personale del capitano. - Ancora sulla responsabilità penale. — Stabilita una responsabilità personale del capitano per aver questi omesso di servirsi del pilota obbligatorio, possiamo scinderla in tre forme diverse : a) una responsabilità penale, sorgente dal fatto della contravvenzione; b) una responsabilità contrattuale verso gli interessati nella nave e nel carico (art. 505); c) una responsabilità extracontrattuale verso tutti i terzi danneggiati. Ad a) La responsabilità penale del capitano, alla quale si è già accennato (1005), riposa sugli art. 369 e 423 del cod. per la mar. mere, ed appartiene al sistema punitivo posto a presidio l’acuto scrittore, mentre da un lato riconosce l’inequivocabile eccezione dell’art. 512, dall’altro tende, sebbene con esitanza, ad allargarla agli articoli 500-504, aggiungendo che « quando pure si volesse ritenere che nell’adempimento dei doveri che la legge impone alla persona del capitano questi debba rispondere verso gli interessati sul carico anche personalmente, siffatta responsabilità deve essere limitata agli obblighi prescritti negli articoli 500, 502, 503 e 504 e ciò a sensi del-l'art. 505 ». Ed altrove (Noleggio, cit., pag. 65): «Vi è un altro articolo il quale pare accenni ad una responsabilità personale del capitano, ed è l’art. 505, il quale tale responsabilità sancisce in caso di contravvenzione alle disposizioni degli art. 500, 502, 503 e 504; ma anche qui, come sopra, l’espressione « capitano » è usata in luogo di quella c noleggiante »: qui anzi, si rendeva necessaria la dizione dell’articolo nei termini in cui si legge, perchè appunto negli articoli in esso citati si parlava sempre di obblighi del capitano. Eppertanto quivi, come in tutti gli altri luoghi, la responsabilità del capitano è sancita in tale sua qualità ». Per la responsabilità personale del capitano, vedi ancora: De Valrocer, Droit mar., 1883, n. 328 sgg.; Ascou, Il cod. di comm. ital. commentato, voi. VI, 1883, n. 215; Levillain, in Dalloz, 93, 1, 97; Boistel, Précis de droit commercial. Paris, 1890, 1249. Contra:L\ON Caen & Renault, Droit maritime. Paris, 1894, n. 518 e 273; Jacobs, Le droit maritime belge, Bruxelles, 1891, n. 136; Smeester, Droit maritime et droit fluvial, Bruxelles, 1891, n. 183; Danjon, Traiti de droit maritime, Paris, 1912, n. 688. (1004) Per la responsabilità personale del capitano nei casi dell’art. 496, vedi la dotta sentenza, in data 19 maggio 1914, della Cassazione di Roma, in II dir. comm., 1915, II, p. 6 e sgg. Contro, in nota a questa sentenza, Cagli, La responsabilità del capitano marittimo e l’onere della prova. (1005) V. retro § 191.