227 Le pene disciplinari sono fissate dall’art. 453 c. m. (734), ed applicate dalla disposizione seguente alle varie categorie di persone soggette al potere disciplinare (735); ma i piloti non possono essere puniti che cogli arresti di rigore da uno a dieci giorni (art. 454, II comma) (736). 152. - Tripartizione dei provvedimenti penali a carico dei piloti. — I provvedimenti penali a carico dei piloti sono di tre ordini : 1°) Provvedimenti collettivi, diretti a colpire la collettività dei piloti associati. 2°) Provvedimenti intesi a punire i capi e sotto-capi piloti. 3°) Provvedimenti miranti a reprimere le infrazioni commesse da ogni pilota singolo senza distinzioni di grado. Ad 1°) I provvedimenti d’indole collettiva, si riducono al disposto dell’art. 27 del Regol., secondo il quale, nel caso di cattivo funzionamento di un corpo, il Ministero può nominare un Commissario straordinario (737) al posto del capo pilota, investendolo di tutte le attribuzioni già a questo spettanti e della missione di proporre il licenziamento dei piloti responsabili del disservizio. Il licenziamento è pronunziato dal Ministro a suo giudizio insindacabile. Il commissario straordinario dura in carica sei mesi prorogabili per altri sei mesi; ma, se al termine della sua gestione, non vi sia in seno al corpo o fuori di esso alcuno cui sia possi- (734) Cfr. art. 774 del prog. 1931 di cod. mar. e gli art. 249 e 434 cod. coloniale. (735) Per l’art. 456 le pene disciplinari non possono mai essere applicate cumulativamente. Sic: art. 777 prog. 1931 cod. mar. (736) I luoghi ove si scontano gli arresti disciplinari sono indicati nell’ articolo 254 c. m.m. Il progetto 1931 di cod. mar. (art. 776), invece, stabilisce che i comandanti di porto possono applicare ai piloti, per le mancanze commesse nell’adempimento delle loro mansioni, che non costituiscono reato, unicamente la ritenuta delle rispettive parti di utili, per un periodo di tempo della durata massima di trenta giorni, salvo la cancellazione dai registri professionali nei casi più gravi di cattiva condotta o di singole mancanze ai loro doveri. (737) Questa disposizione non era contenuta nei regolamenti precedenti.