624 (non del Corpo) (1989) sino a concorrenza della cauzione da lui versata all’atto della nomina : se non altro, il risarcimento è almeno sicuro dentro quei dati limiti e, quel che più importa, il pilota sa, fin dall’mizio del suo mestiere, quanta parte del proprio patrimonio dovrà porre a disposizione dei suoi creditori eventuali. Questo sistema è seguito in Inghilterra, mercè il Pilotage Act 1913 (art. 17, I, lett. i e art. 35, 1), per il quale il pilota , oltre che con la cauzione (1990), risponde anche con la mercede che gli sarebbe spettata (1991). Non è diverso il sistema adottato dagli Stati Uniti del Nord-America, ove, come altrove dicemmo (1992), sia la nave pilotata come i terzi, possono agire contro il pilota colpevole con una azione, rispettivamente di rivalsa e di risarcimento. La responsabilità della nave non esclude quella personale del pilota. Tuttavia, questa responsabilità è limitata all’ammontare della cauzione che ogni pilota è tenuto a prestare all’atto della sua nomina; fuorché nel Maine, New Hampshire, Rhode Island, Maryland, North Carolina, Florida e Louisiana ove nessuna cauzione è prescritta, e nello Stato di Washington, il cui Statuto dispone, alla sect. 8254, che il pilota colpevole di danni o perdita alla o della nave pilotata è responsabile del danno o della perdita verso tutti gli interessati nella nave e nel carico (1989) Negli Stati Uniti le Associazioni dei piloti sono, come vedemmo, irresponsabili del fatto di un loro pilota. In Italia ed in Russia, invece, esse fanno fronte alla detta responsabilità fino a concorrenza della cauzione collettiva, mentre i piloti rimangono sempre, per i maggiori diritti, illimitatamente responsabili. (1990) Art. 17, Io: « Con regolamento emanato in virtù del presente Act, le autorità di pilotaggio possono: ..... i) imporre, per tanto e nella misura desiderata dai piloti, il versamento di una cauzione (il cui ammontare non dovrà mai sorpassare le 100 sterline) da parte dei piloti, per l’esecuzione delle disposizioni del presente Act che limitano la responsabilità dei piloti; .......». (1991) Art. 35, Io: « Un pilota brevettato che ha fornito una cauzione conformemente ai regolamenti emanati in virtù del presente Act, non sarà responsabile, per negligenza o mancanza d’abilità, che fino a concorrenza dell’ammontare di detta cauzione e della somma che gli si dovrebbe pagare a titolo di pilotaggio per il viaggio per il quale egli è stato assunto quando è incorso in respons. ». (1992) V. retro, § 102.