245 dei capitani di porto, per espressa disposizione di legge (art. 1, lett. /, legge 31 dicembre 1928) (804), anche quando si tratti di navi addette ad un servizio pubblico o di navi da guerra dello Stato (art. cit.) (805). Trattandosi di rapporti giuridici che si stringono in un determinato porto, cioè in quello a cui i piloti creditori appartengono, nessuna contestazione può sorgere per ciò che riguarda la competenza territoriale; e la cognizione del giudizio spetterà al comandante del compartimento di cui quel porto fa parte (806). Qualora circostanze eccezionali trasformassero il contratto di pilotaggio in contratto di salvataggio, la questione spetterà ancora alla giurisdizione dei capitani di porto (entro i limiti di 5000 lire), ai quali l’art. 1 suddetto, lett. e, devolve la cognizione del giudizi relativi alle controversie sorgenti in materia di « indennità, mercedi e ricompense dovute per soccorsi prestati a navi o galleggianti pericolanti o naufragati o pel recupero degli avanzi di essi » (807). 164, . Contestazioni sui danni • interessi. — Anche per questo secondo caso rimane integra la giurisdizione dei capitani di porto, s’intende nei limiti di valore di lire cinquemila (804) Quasi conformi: l’art 14, lett. c, abrogato, ed il testo approvato dalla commissione del 1905 per la riforma del cod. in. m. (Vedi p. 485, voi. I, « Atti della commissione.... », cit.). Analogo all’art. 14, lett. c, del c. m. m. è l’articolo 11, lett. c, del c. m. m. coloniale. (805) Cfr. art. 607, lett. /) ed ult. comma del prog. 1931 di cod. mar. (806) Cfr. Lanza R., «Istituzioni di diritto giudiziario marittimo », (■. 115, Napoli 1899. Per l’art. 7 del c. m. m. per la Tripol. e Ciren., le navi iscritte presso gli uffici marittimi di queste colonie sono soggette alle disposizioni di questo codice, e le navi iscritte presso gli uffici marittimi del Regno sono soggette alle disposizioni del cod. per la mar. mere. d’Italia, anche quando si trovano nelle acque della colonia, tranne per quanto riguarda l’esercizio della giurisdizione e la polizia del porto e delle acque territoriali. (807) Conforme: art. 607, lett. e, prog. 1931 di cod. mar.