91 dimostrato dal fatto che il § 4 della legge facoltizza i piloti che esercitano per proprio conto ad assicurare gè stessi e le persone occupate nell’industria. I piloti esercitano le loro funzioni servendosi del materiale occorrente, come, ad esempio, dei battelli su cui si recano incontro alle navi. Tali battelli appartengono alla compagnia di pilotaggio, i piloti ne formano l’equipaggio ed un pilota vi funge da magister navis. Si ha qui, dunque, una categoria di navi di cui tacciono sia il codice di commercio che le leggi della Repubblica; tuttavia, ciò non impedisce di estendere ad essa l’applicazione del disposto del § 485 cod. di commercio, per il quale « l’armatore è responsabile del danno, che una persona dell’equipaggio, nel disbrigo delle sue mansioni, arreca per sua colpa ad un terzo » (341), tanto più che il diritto marittimo non si applica, salvo determinate eccezioni (342), che alla navigazione sul mare delle navi della marina mercantile, e, per l’appunto, in forza delle leggi dell’impero (d. 22. VI. 99., art. 1, 26, 26 a), appartengono a questa categoria di navi cc tutte quelle che servono a procurare un guadagno con la « navigazione sul mare, che servono, per esempio, al trasporto (( delle merci e delle persone, al rimorchio, al pilotaggio, alla « pesca in alto mare, alla pesca delle balene » (343). La compagnia dei piloti risponderà, perciò, del danno arrecato dal pilota che dirige il suo battello e dalle persone che ne formano l’equipaggio (344). Analogamente risponderà per urto colposo qualsiasi altra nave che arrechi danno ad un battello pilota (345). (341) Cfr. Lewis, op. cit., p. 84. L’art. 485 corrisponde all’art. 451 del cod precedente. (342) Per le regole comuni a tutte le navi, comprese quelle da guerra, v. legge d’introduzione del cod. di comm. del 1897, 6, 7 ; Pappenheim, op. cit., 46, p. 283. (343) Cfr. Cosack, op. cit., I, p. 230. Sulle varie questioni circa il concetto di nave nel diritto tedesco, vedi retro, Introduzione, § 2 nota. (344) V. Seuffert, Archiv, für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen Staaten, V, n. 154. (345) Trib. Sup. Ans., 11 marzo 1925: È responsabile dell’urto con un battello pilota la nave che, dopo avere preso a bordo il pilota che aveva chiesto, rimane sul posto col grosso tempo, in luogo di mettere le sue macchine