259 la facoltà di farsi assistere da un pilota di sua scelta : in tal senso, in Francia, l’art. 5 della legge sul pilotaggio del 28 marzo 1928 (837). Tal’ altra, invece, non contiene in proposito una disposizione esplicita, ma la lascia dedurre da altre norme d’indubbio significato. Così, il regol. italiano del 1926, che all’art. 23, comma II, non solo affida all’autorità marittima il compito di stabilire il turno di servizio d’accordo col capo pilota, ma le accorda anche la facoltà di cambiarlo, riconoscendole il diritto di far scortare una nave da un pilota che non sia quello stabilito dal turno. Trattandosi di un potere discrezionale, non ne nascerà, certamente, un diritto del capitano; ma quello che a noi qui interessa, è l’avere accertato come esiste una legge la quale permette all’autorità marittima di accordare alle navi un pilota di loro scelta. In secondo luogo, è noto che le mercedi dei piloti sono fissate con tariffe stabilite dai regolamenti locali sulla base di determinati elementi, e che tali tariffe hanno bisogno di una speciale approvazione per essere valide : così, in Italia, è necessario ch’esse siano stabilite con decreto reale (art. 195 c. m. m.) (838), ed in Francia, con decreto proposto dal Ministro della marina mercantile e seguendo il procedimento (839) prescritto dall’art. 19 della legge 28 marzo 1928. Tuttavia, specialmente per i servizi regolari fra la Francia e l’Inghilterra, è invalso l’uso dell’abbonamento, mediante il quale l’armatore può far pilotare una o più delle sue navi per un periodo di tempo stabilito, che può essere un mese come un anno, pagando in corrispettivo una data somma a forfait alla cassa di pilotaggio (840). Dai suddetti principi scaturiscono due pratiche applicazioni : 1) Un decreto (841) può autorizzare un pilota a servire esclusivamente una compagnia marittima. (837) Cfr. Ripert, op. cit., I, p. 936. (838) Ma l’art. 16, 3° comma, del regol. le rimette per determinazione alle singole direzioni marittime. (839 Vedi retro § 30. (840' Cfr. Ripert, loc. cit., p. 935. (841 e 842) Trattandosi di servizi eccezionali per forma, durata e corrispettivo, non contemplati in modo specifico dai regolamenti comuni, e tali da alterare sia l’ordine dei turni che il procedimento di ripartizione dei guadagni, essi