sia al pilota che alla nave, l’esecuzione perfetta ed intera dei diritti e dei doveri reciproci. Ciò spiega il perchè il Consolato del mare, vigente in tempi in cui l’ingerenza dello Stato era nulla ed il progresso della navigazione inconfrontabile all’odierno, disponesse al capitolo CCV che « tutte le convenzioni stipulate fra il padrone ed il pilota devono essere trascritte formalmente sul registro della nave, affinchè non possa sorgere contestazione fra di loro ». E non crediamo che ci sia alcuno, tanto preso d’amore per l’antico, da voler far rivivere tali sorpassati sistemi (821). 168. - Proposta ed accettazione. — L’anzidetto non deve, però, far supporre che il vincolo di pilotaggio non assuma la figura del contratto : ciò andrebbe al di là delle nostre intenzioni. Il contratto esiste, non solo nel diritto italiano (822), in cui il pilotaggio obbligatorio è l’eccezione, ma anche in Francia (823), ove la mercede dei piloti si accosta al carattere d’una tassa, nella stessa legislazione tedesca (824), ove alcuni hanno finche intravisto, nei rapporti fra nave e pilota, l’esercizio di (821) Nel senso del testo si esprimeva il Diritto marittimo (1920-22, pag. 434) in nota a sentenza 4 aprile 1922 della Corte d’Appello di Venezia: «L’impiego a « servizio della nave richiama il concetto di una certa durata nè si estende al « caso di persone obbligate a singoli lavori per la nave sulla base di un contratto « di locazione d’opera, o quando si tratti di prestazione momentanea, come quella « del pilota disimpegnata pel breve tempo d’entrata o uscita dei porti, sicché ri-« spetto a loro non dovrebbe stipularsi contratto d’arruolamento (cod. comm. v< ital. art. 521; ordinanza tedesca del 1902 sulla gente di mare, art. 13: non si «estende a lui l’arruolamento ».) - V. anche O. Huetter, Le forme del contratto di arruolamento degli equipaggi delle navi (in Dir. Mar. 1924, p. 593 sgg.): « II « pilota non stipula alcun atto di arruolamento ». (822) Parlano di vincolo contrattuale il F. Berlincieri, Verso l’unificazione..., cit., p. 70, ed il Brunetti, op. cit., II, p. 364. (823) L’esistenza d’un contralto è riconosciuta dal Ripert, op. cit., I, pp. 935, 936: «Vi è, dunque, un contratto di pilotaggio poiché bisogna che il pilota sia accettato dal capitano ed è da questo contratto che derivano i diritti e le obbligazioni delle parti ». (824) La natura contrattuale è stata fatta rilevare dal Wustendorfer, in Handb. f. Handelsr., VII, 2, p. 795. Cfr. anche Reichsgericht, 2 luglio 1926, in Dir. Mar., 1927, p. 508; Lewis, op. cit., II, P- 521.