171 « cantile (57°), potranno essere istituiti o soppressi, corpi di pi-« loti nei porti, stretti, canali ed altri luoghi di ancoraggio, ove « ne sia riconosciuta la necessità » (571). Poiché il pilotaggio richiede, in chi l’esercita, dei requisiti più o meno rigorosi, a seconda dell’importanza del por- due anni più tardi (R. D. L. 24 febbraio 1924, n. 455) passò a far parte del Ministero delle Poste e dei telegrafi, finché venne soppresso con la fusione dei servizi relativi alla marina mercantile, ferrovie, poste e telegrafi, nel Ministero delle Comunicazioni, istituito col R. D. L. 30 aprile 1924, n. 596. I tre servizi fanno capo ognuno ad un Sottosegretariato di Stato, giusto il R. D. L. 10 luglio 1924. (570) Per l’art. 188 del cod. per la mar. mere, per la Tripolitania e la Cirenaica, « in ciascuno dei porti ed altri luoghi di ancoraggio, in cui ne sia riconosciuta la convenienza, è stabilito un servizio di piloti pratici ... ». Per l’art. 194 dello stesso codice, nei porti dove esistono più piloti, gli stessi possono costituirsi in corpo ed assumere direttamente il servizio del pilotaggio, il quale sempre si svolge all’immediata dipendenza dell’autorità marittima. Può, tuttavia, questa, quando ne riconosca l’opportunità, prendere l’iniziativa della costituzione dei corpi dei piloti (art. 552 Regol. d’esecuzione). Per l’art. 542, infine, dello stesso Regolamento, l’esercizio del pilotaggio nei porti e luoghi di ancoraggio della Tripolitania e della Cirenaica, nei quali ne sia riconosciuta la convenienza, è stabilito mediante decreto del governatore, su proposta del capo della circoscrizione marittima. Aggiungiamo che, i servizi marittimi della Tripolitania e Cirenaica dipendono dalla Direzione degli affari economici e della colonizzazione (art. 2 R. D. 31 agosto 1928, n. 2302, Gazz. Uff. 3 nov. 1928, n. 256, che approva l’ordinamento politico-amministrativo della Tripolitania e Cirenaica), che il littorale è diviso in circoscrizioni, compartimenti e circondari (art. 2 cod. m. ni. col.), e che i capi delle circoscrizioni dipendono gerarchicamente dai rispettivi Governatori (art. 4 stesso cod.). L’amministrazione dei porti delPEritrea e della Somalia dipende dai Governatori, muniti di vasti poteri. I servizi di polizia portuaria sono affidati alla Direzione delle Dogane e dei porti, con sede in Massaua. (571) Manca nei due articoli quella proprietà di linguaggio che è fra i pregi del legislatore italiano. I due termini « convenienza » e « necessità », qui usati indifferentemente nel medesimo senso, potrebbero far sorgere dubbi sull’autorità competente circa l’opportunità di istituire o sopprimere dei corpi. Crediamo che l’elemento della necessità possa essere un fattore essenziale soltanto per determinare i posti in cui il pilotaggio debba essere obbligatorio. Il II comma dell’art. 161 del progetto 1931 di codice marittimo recita: « Nei porti, stretti, canali ed in altri luoghi di ancoraggio, in cui ne sia riconosciuta la convenienza, i piloti sono con decreto Reale costituiti in corpo sotto la vigilanza dell’autorità marittima ».