469 esse alcunché che possa giustificare la presenza di società siffatte, salvo la personalità giuridica. Manca, oltre all’atto fonda-mentale di costituzione (contratto), quel fine di lucro per il lucro come scopo dell’esistenza dell’ente (1509), essendo che un Corpo di piloti non si costituisce per dotare di un guadagno i suoi membri, ma per assicurare un servizio pubblico con i mezzi che le mercedi forniscono. Le mercedi non sono, pertanto, il ricavato e lo scopo di una speculazione industriale, ma una forma speciale di retribuzione al personale di una pubblica impresa esercita da un ente autarchico, e appunto perchè tale, autonomo anche nei mezzi di vita. Naturalmente, nemmeno i singoli piloti sono da ritenersi commercianti (1510), pur esercitando atti di commercio per professione abituale come l’art. 8 cod. comm. prescrive. Questa conclusione va fondata sul riflesso che il pilota : 1) non esercita un’attività commerciale fondamentale, ma un’attività commerciale per connessione (1511); 2) non agisce in nome proprio, ma gli affari ch’egli compie sono gli affari del Corpo o quelli dell’armatore (1512); 3) è un pubblico ufficiale, il che fra presumere fino a prova contraria, per rispetto alla legge (art. 324 cod. pen.), ch’egli non sia commerciante (1513). Quanto ai battelli dei piloti, essi, pur essendo destinati ad un’alta finalità sociale, sono adibiti tuttavia ad un servizio commerciale. Non perciò solo vanno sottoposti alle norme del diritto marittimo positivo, poiché è regola di comune dominio (1510) V. in senso contrario le decisioni francesi citate al § 45 segg., 266. (1511) È, infatti, parere del Rocco, cit., p. 293, che solo gli atti di commercio fondamentali possono fare il commerciante. (1512) Per essere commerciante occorre esercitare il commercio in nome proprio. Non sono, dunque, commercianti i mandatari commerciali, gli institori, i capitani, i rappresentanti dei minori (Vivante, cit., p. 133; Franchi e Pacani, Commentario al codice di comm., voi. I, pagg. 184, 185). Per il Rocco (cit., pagg. 294-296) non è questo un elemento necessario a formare il commerciante. Nel senso del testo è l’art. 7 del prog. (1925) del nuovo cod. comm. V. anche Scialoja, op. cit., 320. (1513) Vivante, cit., IV ed., I voi., p. 201, nota; idem, cit., V ed., I voi., p. 141; Appello Genova, 19 dicembre 1905, Temi genovese, 1906, 249; Appello Bologna 19 novembre 1909, Giur. ital., 1910, 31. All’art. 324 corrisponde l’art. 176 del cod. pen. abrogato. M