406 malore responsabile del fatto del pilota obbligatorio suo preposto, nè proclamò l’irresponsabilità per il caso in cui il fatto dannoso di quest’ultimo fosse derivato da una manovra eseguita in forza di un ordine particolare dell’Ammiragliato, manovra non necessaria nè utile alla navigazione del piroscafo; la decisione del 28 marzo 1923 della Corte dei Conti (Italia), la quale dichiarò il capitano di una nave da guerra responsabile del fatto del pilota pratico, pur non essendo questo un suo preposto O238); infine, il giudicato del 24 gennaio 1923 della Cassazione francese (1239), secondo il quale, quando il pilota a bordo è un soldato messo dall’autorità militare a disposizione dell’armatore, esso deve essere considerato il preposto di questi, il quale pur non avendolo scelto, lo ha nondimeno accettato e lo ha pagato nell’interesse della sua spedizione. 236. - Se il comando della nave appartenga al pilota. Impostazione del problema. — Precedentemente scrivemmo (§ 233) che le funzioni del pilota e del capitano, mentre nei confronti dell’armatore sono pienamente autonome, viceversa fra loro s’identificano in parte ed in parte si completano, strette a volte da un vincolo di subordinazione, a volte dal legame della collaborazione. L’argomento ha formato da tempo il tema di interessanti discussioni, vertendo su una delle più travagliate questioni di diritto marittimo, cioè a dire sull’esatta posizione rispettiva del capitano e del pilota di fronte alla nave. Alla dottrina ed alla giurisprudenza la questione si è sempre presentata nei termini seguenti : Assume o no il pilota pratico l’effettivo comando della nave spodestandone il capitano ? Essa non poteva essere diversamente posta, dati gli importanti effetti che dall’assunzione al comando della nave derivano o si pretendeva derivassero, talché il Laurin (1240) domandavasi se la (1237) Vedi retro § 234 nota. (1238) Dor, 1923, III, p. 476. (1239) Dor, 1924, Suppl. t. Vili, p. 561. (1240) Laurin, Della responsabilità del capitano in caso d’abbordaggio, quando si trova un pilota a bordo, Legislazione comparata, in Autran, 1885-86, p. 549.