62 il decreto 24 gennaio 1910 sulla polizia sanitaria marittima, allorché una nave è posta in osservazione, nessun estraneo ad essa può avere accesso, ad eccezione del pilota, dei funzionari ed agenti del servizio di sanità, dei membri della commissione sanitaria, e di qualche altro. I regolamenti locali (209) stabiliscono sull’obbligo di usare il pilota. Il pilotaggio obbligatorio vige nei porti di Anvers, Brussel, Louvain, Termonde (210). Si presume in colpa il capitano che, obbligato ad adoperare il pilota e fattone a meno, urta. La presunzione è solo iuris tantum e la prova liberatrice del caso fortuito o della forza maggiore spetta alla nave che ha violata la prescrizione (211). Quanto ai diritti di pilotaggio imposti alla nave, si ritiene in giurisprudenza ch’essi siano, non già la remunerazione di un servizio reso, ma una imposta e che, a questo titolo, siano dovuti anche dalla nave che non ha usato il pilota (212). Tali diritti sono, in forza della legge 28 novembre 1928, privilegiati sulla nave e suoi accessori e sul nolo, senza distinguere fra il caso in cui essi sono percepiti dallo Stato ed il caso in cui sono percepiti da un’amministrazione pubblica (213). Essi formano la terza categoria del primo dei 5 gruppi di privilegi; seguono cioè i diritti di giustizia e quelli di tonnellaggio e di porto e precedono le spese di custodia e di conservazione. Benché il pilotaggio sia da parte dello Stato la prestazione di un servizio pubblico (214), alla quale il tribunale civile di (209) V. fra i più recenti: decreto 9 novembre 1923, Rev. de dr. mar. comp., V, p. 457; decreto 14 marzo 1925, ibidem, XII, p. 91; decreto 8 ottobre 1926, ibidem, 1927, p. 563. (210) Per l’art. 8 del ricordato decreto del 10 settembre 1930 per la rada d’An-versa, ogni nave di mare ancorata in rada è obbligata, se vi rimane più d’una marea, a rinforzar l’ancoraggio ed a mantenere un pilota a bordo. (211) Corte di Bruxelles, 31 ottobre 1878, Pas., 1878, II, 254; Trib. di Gand e d’Anversa, Dr. mar., 1911, 91, 405. (212) V. regolamento 20 maggio 1843; App. Anversa 3 aprile 1925. Dor, 1926 (13»), pag. 78. (213) Ai diritti di pilotaggio percepiti dallo Stato la legge del 1908 riconosceva il carattere di crediti privilegiati a titolo di tasse pubbliche. Cfr. Smeesters, op. cit., pag. 56, n. 38. (214) V. Legge 1 giugno 1839. Cfr. Van Bladel, loc. cit.