309 Capitolo IV. Effetti della contravvenzione alle norme sul pilotaggio obbligatorio. 191. . Art. 505 cod. di comm. e sue origini. Sanzioni penali. I trasgressori al precetto contenuto nel II comma del- 1 art. 504 cod. comm. ital., secondo il quale ogni capitano è tenuto a valersi del pilota obbligatorio, vanno incontro alla sanzione civile comminata dall’art. 505, il quale dispone che, in caso di contravvenzione a quell obbligo, cc il capitano è responsabile dei danni verso gli interessati nella nave e nel carico ». La disposizione ha origini remote : la si riscontra in un passo d’Ul-piano (1, XXXTI, ad F.dictum), e la leggiamo nel § 2, 13 D. loc. cond., 19, 2: « Si magister navis sine gubernatore in flumen « navem immiserita et tempestate orta, temperare non potuerit, « et navem perdiderit, vectores habchunt aversus eum ex locato oc achonem » (961). Disposizioni con ogni probabilità analoghe si incontrano nel diritto marittimo dell’impero d’Oriente; tali: il cap. II, sine titillo, delle leggi dei Greci che nell’isola di Cipro erano soggetti ai Romani; il cap. 2, tit. XLVIII e* Michaèlis Attahatae opere de jure sive Pragmatica; il Cap. XV, de nautis qui sine gubernatore naviganl, Sxnovseos Basilicorum mi-noris (962). '»ino ai Recessi anseatici non troviamo che semplici sanzioni di diritto civile, limitate, cioè, unicamente al risarcimento dei danni originati dalla contravvenzione all’obbligo di valersi del pilota pratico. T,’omissione non era, infatti, punita esclusiva-mente perchè rappresentasse la violazione di una regola imperati'a, ma solo quando da essa fossero scaturiti dei danni alle persone o alle cose. La ratio di questo peculiare carattere delle antiche leggi va ricercata essenzialmente nel fatto che non esiste- (961) V. retro, § 7. (962) V. retro, § 8.