158 TITOLO III. IL PILOTÀGGIO IN ITALIA Capitolo I Le fonti. 109. - L’unificazione legislativa. — Fino al 1865 l’attività marinara delle varie parti d’Italia aveva trovato la sua regola nel diritto romano, nel Consolato del Mare, nello Statuto civile di Genova del 1610, in quello di Toscana del 15 marzo 1652, nelle Ordinanze francesi del 1681, 1689, nella Prammatica XIV di Carlo III del 30 gennaio 1759, nella XVIII di Ferdinando IV del 6 febbraio 1764, nel Codice per la veneta marina mercantile del 20 settembre 1786. Ma nel 1865, in forza della legge 2 aprile, si compiva l’unificazione legislativa con la pubblicazione del Codice Civile presentato al Senato nel 1863, del Codice di commercio Albertino del 1842 con le modifiche successive, e del Codice per la Marina Mercantile, in gran parte tratto dalle leggi sarde. A questo codice, modificato dalla legge 24 maggio 1877, seguiva poi il regolamento esecutivo pubblicato con R. D. 20 novembre 1879 n. 5166 (553). (553) Con R. D. 20 marzo 1913 n. 239. furono estesi alla Tripolitania ed alla Cirenaica i codici civile e commerciale, penale, di procedura penale, di procedura civile ed il codice per la marina mercantile. Ma con R. D. 22 maggio 1913 veniva approvato un nuovo codice per la marina mercantile della Tripolitania e della Cirenaica( Gazz. Uff. 12 settembre 1913, n. 213), a cui faceva seguito il Regolamento d’esecuzione approvato con R. D. 3 settembre 1914, n. 1062 (G. U. 23 ottobre 1914, n. 254). Questo codice non è che quello della Madre Patria, riveduto ed adattato alle locali esigenze marinare ed al diverso ordinamento amministrativo e giudiziario coloniale. Il relativo regolamento ha, poi, il pregio di aver riunito in un testo unico tutte le leggi complementari e modificatrici del regolamento patrio, oltre