539 lira più organico e razionale, di esaminare in primo luogo quanto riguarda la responsabilità indiretta, ed in secondo luogo quanto concerne quella diretta, suddistinguendole entrambi nelle due forme di extracontrattuale e contrattuale. Capitolo I. Responsabilità indiretta extracontrattuale. 293. - Contenuto del capitolo. — Dei danni subiti pel fatto del pilota possono i terzi chiedere il risarcimento all’armatore della nave pilotata o a questa impersonalmente, alla Corporazione dei piloti, ovvero allo Stato. Poiché non tutte le legislazioni seguono il medesimo sistema, e dov’è responsabile lo Stato non lo è l’armatore, nè il Corpo e viceversa, nè sempre alla responsabilità dell’armatore si accompagna quella della Corpo-razione, converrà qui trattare in sezioni separate della rispondenza cui ognuno di essi è soggetto. Sezione I. — Responsabilità dell’ armatore verso i terzi. 294. - Posizione delle due tesi : della responsabilità e dell'irresponsabilità dell'armatore pei fatti del pilota obbligato-rio. — Sulla responsabilità dell’armatore pei fatti del pilota facoltativo non possono sorgere dubbi, anche in mancanza di esplicite disposizioni, essendo essa fondata su di un rapporto di preposizione (art. 1153, III comma cod. civ. ital e norme correlative dei codici esteri). Nulla rileva, al riguardo, che il pilota faccia o no parte dell’equipaggio (J674); l’appartenervi potrà soltanto valere agli effetti formali di ritenere l’armatore responsabile, anziché per l’applicazione diretta di un principio di diritto comune, per l’applicazione di una norma singolare di diritto marittimo (art. 491 cod. comm. ital. e disposizioni correlative (1674) V. retro, § 249 e seg.