575 mento dell’urto, al comando del pilota obblig., e ne darà la prova. A sua volta, incomberà all’attore la dimostrazione della colpa concorrente o esclusiva del capitano o dell’equipaggio e della cattiva condizione della nave (1819). Si presume, allora, che, fra questa colpa o il difetto della nave da un lato, e la collisione dall’altro, vi sia un nesso causale (1820), senza che ciò possa, però, far decadere il capitano o l’armatore dal diritto di provare la pratica inattuabilità del provvedimento la cui omissione è considerata come una colpa (1821). Ma nessuna presunzione d’irresponsabilità assiste l’armatore, se il pilota obblig. non era realmente a bordo al momento dell’urto, perchè in tal caso si esclude che questi abbia potuto assumere, come la legge prescrive, l’effettiva direzione della nave (1822); il che non è privo di gravi effetti pratici, sia riguardo al rimorchio (1823), che quando il pilota sia costretto, per forza di tempo, a rimanere a bordo del suo battello; 4°) l’applicazione dell’art. 737 ricorre unicamente in caso di urto. (1819) Lewis, op. cit., II, pp. 479, 480; Trib. Amburgo, 6-1-1877, Hambur-gische - Handelsgerichts ■ Zeitung, 1877, n. 22; idem, 16-3-1877, ibid., n. 149; Trib. Terr. Amburgo, 1J-]2-1879, Hans. Ger. Zeit., 1880, n. 7; Entsch. des (Bundes) Reichs ■ Oberhandelsgerichts H. G. XXV, pp. 186, 230 e seg.; Prot., cit., VI, p. 2919; Beauchet, mon. cit., p. 192. Prima del Pilotage Act del 1913, spettava, nel diritto inglese, alParmatore convenuto provare che l’urto fosse unicamente dovuto a colpa del pilota obblig. (Ab-i;ott, A treatise of thè law relative to merchant ships and seamen, 12a ediz., London, 1881, p. 159; Marsden, On thè law of collision at sea, London, 1880, p. 106; Macla-chlan, A treatise on thè law of merchant shipping, 3a ediz., London, 1880, p. 282). Spettava, a sua volta, all’attore fornire la prova di una colpa concorrente dell’equipaggio o della cattiva condizione della nave (Maclachlan, cit., p. 283). (1820) Lewis, cit., 479; Trib. comm. e Trib. Sup. Amburgo, Hamb. Hand. Zeit., 1877, n. 9, 22, 144, 149; Supr. Trib. comm. Impero, ibid., 1878, n. 138, p. 319 seg.; Trib. Terr. Amburgo, Hans. Ger. Zeit., 1880, n. 7. (1821) Trib. com. Amburgo, 6-11-1876 e Trib. Sup. 22-12-1876, Ham. Handelsger. Zeit., 1877, n. 144. (1822) Beauchet, mon. cit., p. 191; Lewis, op. cit., II, p. 478; Entscheidungen des Ober - seeamts und der Seamter des Deutschen Reichs, Amburgo, 1878, IV, p. 159. (1823) V. retro, § 283, anche con riferimento al diritto inglese. (1824) A. Ramella, mon. cit., p. 332.