493 Analogamente, il rapporto fra il Corpo ed i suoi organi non può ricondursi ai normali concetti di commissione privata, locazione d’opera o mandato, poiché « esso costituisce una autonoma, indipendente e stabile relazione di diritto pubblico, per la quale, analogamente a quello che è disposto per le commissioni di diritto privato, s’impone il precetto, che le conseguenze dell’operato positivo o negativo degli organi risalgono ai rispettivi enti » (1563). 275. - Responsabilità del Corpo di fronte ai terzi. — D) Esclusivamente il Corpo con i propri beni, e non anche i suoi componenti in linea sussidiaria, risponde verso i terzi delle obbligazioni contratte dai suoi organi. In forza, inoltre, dell’art. 199 cod. m. m., che rende opportunamente superflua ogni discussione sulla responsabilità degli enti pubblici per i fatti dei propri dipendenti, esso risponde, fino a concorrenza della cauzione, dei danni cagionati per l’imperizia o negligenza dei piloti, salvo, in conformità ai principii di diritto (art. 1151 cod. civ.), i maggiori diritti contro quest’ultimo (1564). 276. - Inammissibilità della compensazione fra crediti e debiti del Corpo e crediti e debiti personali dei piloti. — E) Non è ammissibile compensazione fra crediti e debiti del Cor- impiego, alla quale aderiscono, in forza del decreto 13 dicembre 1927 del Capo del Governo, non solo le Associazioni nazionali fra i dipendenti delle Provincie, dei Comuni, degli Istituti di beneficenza, delle Banche d’Italia, di Napoli e di Sicilia, delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria, ma ancora l’Associazione nazionale fra dipendenti d’istituti parastatali, associazioni tutte costituite col suddetto decreto, conformemente a quanto dispone l’art. 92 del R. D. 1 luglio 1926, n. 1130 per l’attuazione della legge 3 aprile sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. Or, l’art. 3 del decreto or citato vieta, appunto, ai dipendenti degli enti succitati di far parte di associazioni di lavoro legalmente riconosciute ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e li sottrae alle disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi e sulla giurisdizione della Magistratura del Lavoro. Per contro, l’art. 29 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1054 attribuisce alla esclusiva competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, i rapporti relativi al rapporto d’impiego prodotti dagli impiegati dello Stato e degli enti od istituti pubblici sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dell’amministrazione centrale dello Stato. '