356 stinzione, possono ricorrere al pilota, comprese quelle che a rigore di logica, potrebbero, anche non ritenersi tali; là dove, poi, il pilotaggio è obbligatorio, nessun dubbio può sorgere circa le navi che vi son sottoposte, poiché sono le stesse leggi generali ed i regolamenti locali che stabiliscono in materia in modo inequivoco, tenendo espressamente conto, come vedemmo, or del tonnellaggio, or deirimmersione, dell’apparato motore, del carico, della navigazione cui sono abilitate e così via. 212, - II pilotaggio obbligatorio nei confronti di alcune categorie di navi. — - Tuttavia, il dubbio può sorgere su qualche punto, ma è subito fugato da ovvie considerazioni. La giurisprudenza francese, ad esempio, ritenne concorde dover essere sottoposta al pilotaggio obbligatorio una nave varata, ma non ancora munita delle sue macchine (1086). Viceversa, regna discordia su quanto riguarda lo scafo di una nave destinata alla demolizione (J087). Or, a parte il fatto che nei due casi su prospettati non manca nè alla nave in costruzione nè a quella in demolizione il requisito della perfezione statica e della galleggiabilità (1088), è da tener conto, nel vagliare questioni siffatte, degli scopi di sicurezza navigatoria di cui è essenzialmente permeato il servizio di pilotaggio. Sarà allora facile pensare che, più che alle navi in piena efficienza, sia necessario il pilota a quelle incomplete, appunto perchè la maggior difficoltà nel governarle esige una vigilanza ed una capacità idonee a superare i pericoli d’una navigazione anormale. (1086) Saint Malo, 12 giugno 1872, D. 1877, 3, 55; Le Havre, 5 marzo 1912, Autran, XXVII, f!29 e Revue critique, 1913, pag. 411, con nota Lyon Caen. (1087) Per l’obbligo: Roulogne sur Mer, 16 settembre 1913, Autran, XXIX, 564. Conira: Nantes, 25 giugno 1895, Rev., XII, 309. (1088) Cfr. per la nave in costruzione, Brunetti, op. cit., I, p. 297, n. 93. Per la nave in demolizione cfr. Wi'sTEMiORFER, P\ppenheim, § 873 cod. comm. germanico, i quali contrappongono alla nave la carcassa di nave. Per contro, il Tribunale di Rotterdam (Olanda), con sentenza 4 dicembre 1929 (Weekblad van het Recht, n. 12, 152), ritenne che è da ritenersi nave, a sensi dell’art. 369 cod. comm., una vecchia nave di mare che, benché parzialmente demolita nella parte superiore, galleggia ancora come d’ordinario sull’acqua. (1089) Art. 204 cod. mar. mere. «... il pilotaggio dei piroscafi rimorchiatori sarà regolato secondo le diverse località da speciali regolamenti ».