308 mandabile, non solo perchè inasprisce lo spirito antagonistico degli Stati, ma anche perchè, senza giovare aH’armamento nazionale ed, anzi, gravandolo del nuovo onere delle concessioni delle licenze, non nuoce alle navi estere, che, nella più gran parte, ricorrono anche oggi all’opera del pilota, pur dove questo non è obbligatorio (959). Ricordiamo in proposito che nel decennio 1905-1914 i piroscafi italiani pilotati nel porto di Genova furono solamente 15 contro 12.359 esteri, e che nel decennio 1904-1913 le navi estere pilotate nel porto di Napoli furono 7893 e 633 quelle nazionali. In conclusione, non crediamo che la grave questione che ci interessa possa essere risolta al di fuori di una leale collaborazione fra gli Stati. A tal fine, giuristi e legisti italiani dovrebbero, nei consessi internazionali, propugnare l’abolizione totale del pilotaggio obbligatorio o, quanto meno, la riduzione di esso alle sue linee più semplici e, quel che più importa, più vicine alla natura delle cose, dalla quale il diritto marittimo non potrà mai discostarsi senza cadere nell’irrealtà e nell’assurdo. Ciò dimostra ancora una volta, checché ne dicano gli oppositori, che anche il diritto marittimo pubblico partecipa al carattere d’ internazionalità, per motivi particolarmente economici (Ricordiamo la grave e sorpassata questione sulla linea di massimo carico) (960). plicito obbligatorio l’uso del pilota a tutte le navi estere ed alle solo navi mercantili nazionali alle quali fosse stata permessa l’entrala dal comandante della piazzaforte (art. 5). (959) Basti pensare che, essendo oggi ogni nave protetta dall’assicurazione, quasi tutte le polizze impongono al capitano di servirsi del pilota ove ciò risponda ad una vera necessità. (960) Sul carattere d’internazionalità del diritto marittimo pubblico insisteva il Berlingieri F. nelle lezioni tenute dalla cattedra di dir. mar. dell’Univ. di Genova durante l’anno accademico 1929-1930. Vedi anche dello stesso l’importantissimo studio Le precipue caratteristiche del diritto marittimo odierno e la sua struttura autonoma, in Dir. Mar., 1928, pag. 319 segg.