550 gato italiano Prof. F. Berlingieri (1724), risulta ancora dai lavori preparatorii sia del cod. per la mar. mere, che del cod. di comm. vigenti. Per il primo, ricordiamo che l’art. 272 del progetto ministeriale del 186'3 dichiarava esplicitamente che, con la responsabilità sussidiaria ed aggiunta del pilota e della Corporazione dei piloti (art. 198, 199 cod. m. m.), il legislatore non intendeva escludere quella dell’armatore : dichiarazione soppressa dalla Commissione senatoria perchè inutile e per sè stessa evidente. Per il secondo, va ricordata la soppressione, in seguito alle opposizioni della Camera di Commercio di Venezia (1725), del capoverso aggiunto all’art. 720 del progetto preliminare (1726) e così compilato : « Quando la nave è diretta dal pilota pratico obblig., a termini dell’art. 545, e l’urto avviene per colpa del medesimo, egli solo è responsabile dei danni e delle perdite che ne derivano »; abolizione fatta, si noti, nonostante la dichiarazione che « ciò non può, del resto, impedire l’osservanza di quelle maggiori cautele, che il capitano sotto la propria responsabilità potesse reputare opportune ». Quanto alla giurisprudenza, essa è unanime nel riconoscere la responsabilità dell’armatore anche per i fatti del pilota obbligatorio (1727), ivi compresa la Cassazione di Firenze (1728) che in un primo tempo si era manifestata contraria (1729). (1724) V. relazione sui lavori della la sessione della Conferenza di Bruxelles (1905) in Verso l’unificazione..., loc. cit. (1725) Vedi retro, § 239. (1726) Corrispondente all’art. 663 del cod. di comm. vigente, prima della legge del 1925. (1727) App. Bologna 27 ottobre 1879, Riv. giur., 1879, p. 340; App. Venezia, 10 maggio e 27 ottobre 1881, Temi Veneta, 1881, p. 570; Foro ital., 1881, I, 1254; App. Genova 28 gennaio 1895, Foro ital., 1895, 911; Temi gen., 1895, 117; Legge, 1895, I, 340; Annali, 1895, 87; Rii', univ. di giur. e doltr. 1895, I, 168-43; Cassazione Torino, 17 dicembre 1897, Temi genov., 1898, 65; Giur. tor., 1898, 114; Foro ital., 1898, 949; Legge, 1898, I, 342; Annali, 1898, 25, con nota favorevole del prof. F. Berlingieri,; App. Genova, 23 febbraio 1897, Temi genovese, 1897, p. 148; Trib. Genova, 30 giugno 1927, Foro subalpino, 1927, p. 874; App. Venezia, 13 marzo 1924, Dir. Mar., 1925, p. 371, con nota del prof. F. Berlincieri. Cfr. nota a Corte di Sessione (Scozia) 17 gennaio 1924, Dir. mar., 1924, p. 586; Cassazione del Regno, 13 ottobre 1925 (Sez. un.), Dir. mar., 1925, p. 660. Cfr. nota a Trib, mar. d’Amburgo 21 aprile 1921, Dir. mar., 1923, p. 67; App. Genova 16 marzo 1928, Il dir. comm., 1928, p. 246, II. (1728) Cassaz. Firenze, 19 maggio 1882, Foro ital., 1882, I, 530, 531. (1729) Cassaz. Firenze, 23 marzo 1876, loc. cit Vedi retro, § 239.