547 tore debba rispondere dei danni arrecati dal pilota, sia facoltativo che obbligatorio, alle navi o alle persone o cose imbarcate, siavi stato o no urto, tanto in mare che sulle acque interne (art. 15, 18 legge 1925) (1690). In forza, poi, del nuovo art. 662 cod. comm., quando l’urto è causato da colpa comune dei piloti delle due navi urtanti, queste non sono solidalmente tenute rispetto ai terzi, essendo la responsabilità di ciascuna proporzionata alla gravità delle colpe rispettivamente commesse. Tuttavia, esse incorrono in responsabilità solidale rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morte e da ferite e, per applicazione dell’art. 40 cod. comm., in tutti i casi non disciplinati dalle leggi sugli urti in mare. Dopo quanto si è detto sulla situazione del pilota rispetto alla nave e sulla sua subordinazione al capitano, la legge in esame non ha più bisogno di alcuna delucidazione (1691). Diremo, però, che gli art. 663 e 665 del cod. di comm. vig., sono già stati inseriti rispettivamente negli art. 398 e 400 del progetto (1931) di codice marittimo, i cui articoli 486 e 487 riproducono gli art. 1 e 7 della Convenzione sui limiti di respons. dell’armat. (1692). Quando queste due disposizioni saranno legge interna — sanzionante la responsabilità dell’armatore per i danni cagionati a terra o in acqua « dal pilota o da ([ualsiasi altra persona al servizio delle nave » (quindi, anche dal pilota obbligatorio), e limitandola al valore della nave, del nolo e degli accessori della nave per i danni alle cose e, indipendentemente da questo limite, fino a concorrenza di una somma di duecento lire-oro per tonnellata di stazza della nave, per i danni alle persone — sarà una buona volta bandito ogni dubbio circa la responsabilità dell’armatore per i danni cagionati dal pilota obbligatorio anche a persone o cose non imbarcate o ad opere fisse, casi questi che, come vedemmo in tema di diritto internazionale (1693), esulano dalla disciplina giuridica dell’urto di navi. (1690) V. retro, § § 117, 208. (1691) V. retro, § § 233 segg., 294. (1692) V. retro, § 296. (1693) Come sopra.