431 tato dell’appartenenza del pilota pratico alla gente di mare e del carattere eminentemente nautico della sua attività professionale. A noi importa, invece, fissare due principi, che meritano di essere tenuti nel debito conto, e cioè : a) che non si può appartenere all’equipaggio di una nave senza aver stipulato contratto d’arruolamento od essere inscritti nel ruolo d’equipaggio; b) che la denominazione d’« equipaggio » non ha un’estensione unica e stabile, ma, viceversa, varia e mutevole secondo la lettera, lo spirito e le finalità delle disposizioni che ne fanno richiamo. 250. - Necessità ad substanliam del contratto d’arruolamento. — Ad a) Già dimostrammo come il contratto di pilotaggio sia tutt’altro che un contratto di arruolamento, dal quale nettamente diversifica per forma, contenuto e scopi (1327). La necessità ad substantiam della stipulazione solenne del contratto d’arruolamento rispetto all’intero apparato documentale che ne è il contenuto, è la miglior prova che si possa addurre in difesa del principio sopra fissato. Non inficia il valore di tale prova il fatto dell’inserzione automatica (ipso iure), nel contratto individuale, delle norme del contratto tipo, cioè del regolamento collettivo integrante quello legislativo, dato che queste nuove fonti regolative dell’arruolamento lasciano necessariamente immutate quelle disposizioni vigenti che, per i fini pubblicistici di sicurezza navigatoria in esse predominanti, costituiscono l’ossatura dell’ordinamento giuridico del lavoro : disposizioni, delle quali fanno, appunto, parte anche quelle sulla forma del contratto d’arruolamento (art. 522 cod. comm.) (1328). Identica è la situazione del personale (civile) arruolato di fatto, essendo esso assunto in servizio in forza di una speciale convenzione che, se pur non è della stessa natura di quella dell’art. 522 cod. comm., tuttavia ne riveste la medesima forma. Quanto poi al capitano — il cui contratto di preposizione al comando della nave si vuole sottratto alle formalità prescritte dal- (1327) V. retro, § 167. (1328) Cfr. Brunetti, op. cit., II, pag. 445, n. 324.