344 Su questo punto, tanto importante, — basta pensare alla favorevole situazione in cui si trova chi, in appoggio alla sua domanda, può invocare una delle ricordate presunzioni obbliganti il convenuto a scolparsi — ricordiamo quanto scrive il Ramella in tema di urto di navi: «Le presunzioni semplici, « tanto influenti e necessarie in materia, vengono ad applicarsi « in gran parte dei casi nella forma della cosidetta prova pri-« ma facie... La sostanza sua consiste in ciò che, conformemen-« te a quanto insegna la generale esperienza, la violazione di un a provvedimento di sicurezza e di protezione per la navigazione « giustifica indurne la responsabilità del contravventore e la « causalità del danno;... Il principio della prova prima facie si « afferma principalmente nelle seguenti forme : 1°) nel caso in « cui una nave contravvenga ad un provvedimento di polizia adotti tato per prevenzione d’infortuni marittimi, sorge in suo conci fronto la presunzione della colpa sua nel seguitone sinistro. « In questa evenienza, corre obbligo alla nave, nei cui riti guardi starebbe la presunzione di colpa, di scolparsi e rendere « inefficace la stessa, fornendo elementi che valgono a distrug-« gerla, anche se non si riesca ad escludere la possibilità di quel-ti la colpa » (10i0). E, per meglio chiarire il suo punto di vista, il Ramella aggiunge che, perchè si possa ritenere stabilita la responsabilità del trasgressore ad una prescrizione di sicurezza, occorre sempre che l’urto trovi la sua causa nel fatto colpevole della nave, « e deve quindi l’attore, in caso di contestazione, fornire la prova di tale causalità, specialmente sul punto... se la causalità possa, in giuridico senso, riputarsi adeguata, se cioè il sinistro si presenti come la normale, nè puramente accidentale, conseguenza dell’atto ». Una volta accertato, conclude il citato A., che il sinistro si sarebbe verificato ugualmente, pur senza l’intervento di nuove cause connesse, il concorso di queste non fa venir meno la (1060' Ramella. L’azione per urlo di navi nella nuova legislazione italiana, in Dir. Mar., 1927, pag. 229 segg., pag. 330 segg. Nello stesso senso Brodomann, Haftung f. Fahrlässigkeit des Schiffers, in Arch. /. Civ. Praxis, 1906, pag. 327; Schaps, Deutsche Seerecht, 2a ed., n. 70 sull’art. 735.