186 Sappiamo già che i piloti aspiranti, i quali al termine del periodo di tirocinio non fossero riconosciuti idonei alla nomina ad effettivi, sono senz’altro licenziati con ordinanza del comandante del compartimento, senza che, naturalmente, ne sorga alcun diritto ad un’indennità. Tale posizione è, in certo modo, simile a quella dei candidati riconosciuti idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso. E vero che costoro non hanno vinto il concorso, per avere ottenuto una minore classifica rispetto ai vincitori, ma hanno superato gli esami avendo ottenuto dei voti sufficienti; tuttavia essi non acquistano alcun diritto ai posti che si rendessero in seguito vacanti (art. 19, ult. comma, Regol.). Nè in ciò vi è alcunché di illegittimo, se ci facciamo ad esaminare la portata del bando di concorso. È questo un mezzo, cui nota caratteristica è una preventiva comparazione dei meriti dei candidati, col quale lo Stato si giova della libera attività privata, senza ricorrere alla nomina cosidetta « per chiamata », cui nota peculiare è, invece, la diretta assunzione al pubblico ufficio del cittadino idoneo, senza alcuna preliminare valutazione comparativa dei meriti dei vari aspiranti. Il bando di concorso, l’ammissione al concorso, la classificazione dei concorrenti, sono dei puri e semplici atti che precedono e preparano la nomina; finché questa non v’è, (e, sia il pilota aspirante, che il dichiarato idoneo ma non ammesso in classifica, sono nè più nè meno che dei candidati privi di una posizione definitivamente acquisita), nessun interesse o diritto privato può sorgerne. È perciò che « il bando di concorso non ha la virtù giuridica di dar vita ad una vera e propria contrattazione egualitaria di diritto privato, cui sia senz’altro applicabile la norma racchiusa nel codice civile (art. 1123)» (608). Ricordiamo, però, che, nonostante questi fondamentali principi, la posizione dei concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti ha avuto una diversa disciplina nei Regolamenti abrogati : Quello del 1879 riconosceva loro, fino a (608) V. A. Giaquinto, « Responsabilità degli enti pubblici », voi. II, pag. 33 e segg., II ed., ed. F. Lavotta, S.M.C.V., 1912. Così l’art. 1123, cod. civ. : « I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti. Non possono essere revocati che per mutuo consenso o per cause autorizzate dalla legge ».