61 naio 1929 cit., modificato dal decreto 10 settembre 1930)(208); 2°) spetta al capo del servizio di pilotaggio ed ai suoi agenti il potere d’interdire o sospendere momentaneamente, sia la partenza che la circolazione delle navi nelle acque soggette al presente regolamento, tutte le volte che le avverse condizioni atmosferiche consiglino il provvedimento (art. 14, lett. B, stesso decreto); 3°) gli agenti del pilotaggio, della polizia marittima, ecc. sono autorizzati ad imporre tutte le misure necessarie, anche se non contemplate nel presente regolamento, ai capitani delle navi affondate o in procinto di affondare perchè insufficientemente ormeggiate e poste in posizione pericolosa per le opere del porto o della costa; ed i capitani sono tenuti ad ubbidire od a soffrire che le misure siano eseguite d’ufficio a loro spese (articolo 15 stesso decreto): 4°) i funzionari ed agenti dell’amministrazione dei ponti, della polizia marittima e del pilotaggio, della polizia comunale, della dogana e la gendarmeria nazionale sono incaricati di vegliare all’esecuzione del presente regolamento (art. 17 stesso decreto). Le medesime disposizioni del decreto del 1929 sono contenute nel decreto del 10 settembre 1930, che modifica il regolamento di polizia su una parte dell’Escaut marittimo (Monit. belg. 27 - 10 - 1930). Carattere identico riveste un altro decreto del 10 settembre 1930 (Monit. belg. 27 - 10 - 1930), che sostituisce il regolamento di polizia del 24 luglio 1893 per le rade d’ Anversa e d’Austruweel. Esso, infatti, dispone che spetta ai piloti : indicare alle navi il posto da occupare nelle acque della rada (articolo 2<-§> § 2, 4); il diritto di far mutare di posto le navi che non si conformano al regolamento, procedendo, se occorre, d’ufficio, a spese e rischi di esse (art. 5); quello di obbligarle ad innalzare la loro bandiera se ne è fatto loro invito (art. 14); nonché il potere di redigere processo verbale delle eventuali contravvenzioni al presente regolamento, punibili conformemente alla legge del 6 marzo 1818. Inoltre, per l’art. 27 del decreto 1 marzo 1930, modificante (208) Monit. belg. 27 settembre 1930.