176 sione servizi portuali » (art. 5 del R. D. 27 marze 1924, n. 518, Gazz. Uff. n. 99) (580). Ma l’efficace e diretta ingerenza nell’amministrazione e nei servizi degli enti di pilotaggio non è esercitata che dagli organi minori, e cioè dalle Direzioni marittime, di cui dicemmo, alle Delegazioni di spiaggia, i quali sono investiti di molteplici funzioni : amministrative, disciplinari, penali e giurisdizionali, di cui diremo a suo tempo. Qui, solo ci limitiamo a dire che, per gli articoli 9, 10, 11 e 12 del Regolamento d’esecuzione del cod. per la mar. mere., rispettivamente ai numeri 22, 6, 11 e 8, capitanerie di porto, uffici circondariali, uffici locali e delegazioni di spiaggia, sono tenuti ad invigilare la polizia del littorale ed il servizio dei piloti pratici. Questa sorveglianza è esercitata per mezzo della categoria dei sott’ufficiali di porto (581), creata con R. D. 18 agosto 1920, n. 1257 (art. 1) (Gazz. Uff. 7 ottobre 1920. n. 237), al posto mere. Oggi il Commissariato è stato soppresso ed i servìzi da esso dipendenti sono passati al Ministero delle Comunicazioni in forza rispettivamente degli articoli 2 ed 1 del già citato R. D. L. 30 aprile 1924, n. 596. (580) La Direzione generale della Marina Mercantile è ripartita nei seguenti uffici: a) Divisione del personale deH’Amministraz!one centrale e servizi vari; b) Divisione politica dei trasporti marittimi ed affari generali; c) Divisione gente di mare; d) Divisione naviglio; e) Divisione servizi portuali; f) Divisione demanio marittimo e pesca; g) Ispettorato dei servizi marittimi. Spettano alla divisione servizi portuali: polizia e sicurezza dei porti - ordinamento e tariffe del lavoro e dei servizi portuali - galleggianti per i servizi di porto - meccanismi ed impianti portuali • pilotaggio - tasse e diritti marittimi portuali - relazione fra i porti e l’entroterra - coordinamento dei servizi portuali con i servizi ferroviari - rapporti fra le diverse autorità interessate nei traffici portuali - enti portuali in genere - servizi attinenti alla sanità marittima - concessioni per opere marittime - nuove costruzioni ed ampliamenti dei porti - classificazione dei porti. (581) Questo personale fa parte integrante della forza pubblica e delle forze militari dello Stato, ed esercita funzioni esecutive e di polizia giudiziaria ed amministrativa. Oltre che sul servizio di pilotaggio, esso vigila sull’ancoraggio e l’ormeggio dei bastimenti, sull’accensione dei fuochi sia a terra che a bordo delle navi noi porti, sulla conservazione delle opere dei porti e delle spiagge, sull’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, merci e zavorre, sulla pesca e sul servizio dì sanità marittima, in esecuzione alle disposizioni impartite dagli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto. Si applicano ad esso le disposizioni del Codice penale militare marittimo e del Regolamento di disciplina per i corpi militari della R. Marina.