32 ma di norme di polizia (9'), poste dagli Stati, nell’esercizio del loro potere politico (98), a garantire la buona navigazione della nave (") ai fini della sicurezza del traffico. I porti rappresentano oggi un importante fattore dell’at-lività mondiale. Quasi tutte le funzioni della polizia portuaria interessano la Nazione intera e devono, perciò, rimanere pre-rogativa dello Stato (10ft). Dei porti, i piloti pratici sono i custodi e le sentinelle avanzate, e per opera loro il traffico assume maggiore snellezza, perchè la sicurezza del moto contribuisce a rendere più agili gli scambi. Pertanto, le Nazioni marinare tengono il pilotaggio in gran conto, disciplinandolo con cura gelosa e sottoponendolo alla vigilanza degli enti statali. In generale, le autorità portuali affidano il servizio di pilotaggio ad associazioni o corporazioni poste sotto il loro controllo. Talvolta, l’uso del pilota è imposto dalla legge (pilotaggio obbligatorio); tal’altra si affida al prudente arbitrio del capitano la facoltà di sentirne l’avviso (pilotaggio facoltativo). Dovunque, le leggi ed i regolamenti richiedono dalle persone che tale funzione intendono esercitare, tutti quei requisiti che possano garantire la perfetta esplicazione delle mansioni inerenti al loro ufficio. Trattandosi di servizi di costo individuale facilmente calcolabile, i piloti sono pagati dalle navi, volta per volta, in base ad un prezzo di tariffa, il cui carattere di tassa è mascherato dal relativo compenso, comprendente, oltre il costo del (97) V. sul significato di polizia: Gerber, Grundziige des deutschen Staats-rechts, 1380, pag. 71 e seg. ; Rosin, Das Polizeiverordnungsrecht in Prussen, Berlin, 1895, § 21, pag. 121 e seg.; Bluntschlj, Diritto pubblico universale, (trad. Trono), voi. I, pag. 397 e seg.; Ranelletti D., La polizia di sicurezza, pag. 262 e seg., in Diritto amm. ital. dell’ORLANno, voi. IV, parte I, ed autori ivi citati. (98) Il regolare il servizio interno del porto è atto di governo: Trib. Genova, 27 - 4 - 1895, Temi Gen., 1896, 316; Foro it., 1895, p. 879. ( 991 F. Berungieri, nel citato «Corso di dir. mar. », ricorda a pag. 5-6 che le norme di diritto pubblico dettate per la sicurezza della navigazione sono quelle dirette a garantire: a) la buona costruzione della nave...; b) la buona navigazione, come le norme sulle persone abilitate al comando della nave, sulla polizia di navigazione, sul pilotaggio, per evitare gli urti in mare,..; c) la sicurezza dei porti.... Aggiunge che, a garantire la sicurezza della navigazione, concorrono anche, sebbene in modo indiretto, le norme penali e disciplinari marittime. (100) V. sui porti, Bettini e Cartechiw,/ porti, Torino 1920.