527 celle portée au tarif..., sous peine de la restitution de la totalité du pilotage qu’ils auront reçu, et d’être interdits pendant un an au moins, et en cas de récidive, à perpétuité » (art. 40). Tuttavia, « en cas de tempête et de péril évident, ils ont droit à une indemnité particulière fixée par le tribunal de commerce... d’après le travail et les dangers courus » (art. 43). La disposizione è passata nella vigente legge sul pilotaggio del 28 marzo 1928 nella forma seguente : « Salvo il caso di forza maggiore, ogni pilota deve, nonostante ogni altro obbligo di servizio, prestare a bordo la sua assistenza alla nave danneggiata, anche se non è stato richiesto, dal momento in cui ha potuto constatare il pericolo nel quale si trova la nave. Il pilota ha diritto, in tal caso, ad una remunerazione speciale, che, se vi è conte-stazione, sarà fissata dal Trib. di Commercio » (art. 6) (1641). Sul fondamento di questa legge, si ritiene nella dottrina francese che il pilota, che assiste la nave in condizioni pericolose, abbia soltanto diritto ad una mercede più elevata, che non è mai una indennità di assistenza, perchè non calcolata in base al valore degli oggetti salvati (1642). Ma, a dir vero, che di questo valore il Trib. di comm. non debba tener conto, non è detto nell’articolo ora riportato; anzi, l’averne taciuto dimostra, in contrapposto al surriferito art. 43 della legge del 1806 che invece chiaramente ne parlava, l’intenzione del legislatore di lasciare ai tribunali un’ampia facoltà discrezionale, abbracciante anche quella di accordare al pilota, secondo le circostanze, anche una vera e propria indennità di assistenza. Credere diversamente significa affermare una presunzione juris et de jure d’incompatibilità fra salvatore e pilota, in ragione di questa sua qualità personale, e non già fra salvamento e pilotaggio in ragione del servizio prestato. Incompatibilità, in altri termini, personale e subiettiva, e non funzionale ed obiettiva. Sicché il pilota non potrebbe mai esser considerato (1641) Gli art. 15, 17 stabiliscono le pene contro il pilota contravventore. -Cfr. DanjOn, op. cit., 1926, II ed., II, p. 122. (1642) Ripert, op. cit., III ed., Ili vol., Paris, 1930; I vol., I1J ed., 1929, pag. 939.